Cassazione Penale, Sentenza n. 3849/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Scarpino impugnava il rigetto parziale del reclamo contro il provvedimento che aveva concesso liberazione anticipata per alcuni semestri ma l'aveva esclusa per più periodi (11/7/2013-4/10/2013; 28/1/2015-11/12/2015; 13/3/2017-12/7/2017; 6/3/2018-5/10/2018). Il ricorso denunciava violazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione: il ricorrente sosteneva che la sua condotta inframuraria favorevole avrebbe giustificato il beneficio anche nei semestri esclusi e che il reato del 28/12/2017 e la sanzione disciplinare del 5/7/2018 non potevano vanificare la condotta positiva riferita a semestri non contigui o non adeguatamente motivata
La decisione
La Corte ha ritenuto parte del ricorso infondata e parte fondata. Ha confermato il diniego della liberazione anticipata per i periodi fino al 12/7/2017, ritenendo adeguatamente motivato che la reiterazione di reati fino al 28/12/2017 dimostrava la mancata adesione al trattamento e giustificava la ricaduta retrospettiva sui semestri precedenti. Ha però annullato l'ordinanza limitatamente al diniego relativo al semestre 6/3/2018-5/10/2018 e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno per un nuovo giudizio: il Tribunale non aveva infatti motivato concretamente la rilevanza della sanzione disciplinare (non era descritta la condotta fattuale né valutata la sua incidenza sul processo rieducativo), e la semplice indicazione della sanzione non è sufficiente a escludere il beneficio
Norme richiamate
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
La valutazione per la concessione della liberazione anticipata deve considerare la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione nel semestre di riferimento, non l'effettivo conseguimento della rieducazione; la condotta va valutata esteriormente e per semestri
art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Auxilia le disposizioni sull'applicazione del criterio semestrale per la valutazione della partecipazione al trattamento; conferma che la valutazione è fondata sulla condotta esteriore e sulla adesione al percorso risocializzante in itinere
art. 39 Ord. pen.
Elenca le sanzioni disciplinari; la sentenza sottolinea che la mera indicazione della sanzione prevista dall'art. 39 non sostituisce l'obbligo di descrivere la fattispecie disciplinare e la sua incidenza sulla rieducazione
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata è semestrale e si focalizza sulla partecipazione al percorso rieducativo nel semestre, non sull'avvenuta rieducazione definitiva
- Una violazione penale grave e ripetuta può riflettersi negativamente anche sui semestri contigui o anteriori se dimostra la mancata adesione al trattamento; tuttavia il giudice deve esplicitare e motivare la connessione temporale e la gravità
- Le infrazioni disciplinari rilevano solo se valutate concretamente: il giudice deve descrivere la condotta contestata, valutarne l'aspetto fattuale e psicologico e compararla con gli elementi positivi del periodo; la sola indicazione della sanzione è insufficiente per negare il beneficio
- Il diniego parziale della liberazione anticipata è impugnabile e, se la motivazione è carente su punti decisivi, il provvedimento può essere annullato con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi richiamati
- Il giudice deve adottare una motivazione sinottica e compiuta, bilanciando elementi negativi e positivi del semestre, evitando ragionamenti meccanici che attribuiscano effetti nullificanti ad ogni singola infrazione senza analisi
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