Sentenza n. 309/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione quarta) n. 1918/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. IV, n. 1918/2025, che aveva respinto l’azione di ottemperanza per prescrizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza del TAR che aveva respinto l’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’integrale esecuzione delle sentenze civili di condanna del Comune al pagamento di somme per risarcimento del danno da illegittima occupazione e irreversibile trasformazione di un fondo e per indennità di occupazione legittima. Deducevano che, nonostante il pagamento di € 117.898,96, il Comune fosse ancora debitore di € 23.129,68, oltre accessori, per interessi e rivalutazione. Contestavano il rilievo della prescrizione decennale dell’azione di ottemperanza, sostenendo che il termine fosse stato interrotto dal riconoscimento del debito fuori bilancio contenuto nella delibera comunale n. 81/2010, dal mandato di pagamento del 4 maggio 2012 e da successive diffide e messe in mora. Chiedevano inoltre il riconoscimento della scusabilità dell’errore materiale consistito nel deposito, in primo grado, di una diffida relativa a diverso procedimento, con rimessione in termini per il deposito dell’atto pertinente. Con un secondo motivo contestavano la condanna alle spese di primo grado per violazione dell’art. 91 c.p.c.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello. Ha ritenuto corretta la conclusione del TAR secondo cui l’azione di ottemperanza era prescritta, essendo decorso il termine decennale dal passaggio in giudicato della sentenza civile d’appello, senza un atto tempestivo idoneo a interromperlo. Pur riconoscendo, sulla base dell’Adunanza plenaria n. 20/2024, che il termine previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a. è prescrizionale e può essere interrotto anche da un atto stragiudiziale diretto a conseguire quanto dovuto in base al giudicato, il Collegio ha escluso che la delibera comunale n. 81/2010 e il mandato di pagamento del 2012 costituissero riconoscimento del debito relativo agli accessori. In applicazione dell’Adunanza plenaria n. 13/2004, ha rilevato che il pagamento della sorte capitale non implica di per sé il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione; occorre una chiara volontà, espressa anche con formule non sacramentali quali “acconto”, “pagamento parziale” o “salvo conguaglio”. La delibera non conteneva indicazioni di tale natura e il mandato recava la causale “liquidazione definitiva pagamento”. Le diffide del 2019 e del 2023 erano quindi tardive, perché successive alla maturazione della prescrizione. La diffida dell’8 giugno 2011, prodotta per la prima volta in appello, è stata dichiarata inammissibile e inutilizzabile ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., non essendo stata dimostrata l’impossibilità non imputabile di produrla in primo grado né la sua indispensabilità. Il Collegio ha inoltre escluso che l’appello potesse introdurre una nuova prospettazione dei fatti costitutivi e delle condizioni dell’azione, in violazione del limite devolutivo e del principio del doppio grado. Il motivo sulle spese è stato respinto perché dipendente dall’infondatezza del primo motivo. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114, comma 1, c.p.a.
l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza
Il termine decennale riguarda la proponibilità dell’azione di esecuzione del giudicato; ha natura prescrizionale e può essere interrotto anche mediante un atto stragiudiziale diretto a conseguire quanto dovuto in base al giudicato.
art. 2944 c.c.
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere
Il riconoscimento deve esprimere una volontà univoca del debitore di riconoscere il diritto; il mero pagamento della sorte capitale non riconosce automaticamente il debito per interessi e rivalutazione.
art. 104, comma 2, c.p.a.
che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se il documento è indispensabile oppure se la mancata produzione in primo grado è stata determinata da causa non imputabile alla parte.
art. 101, comma 1, c.p.a.
Il giudizio d’appello è una revisio prioris instantiae delimitata dalle censure ritualmente proposte contro la decisione di primo grado; non consente nuove prospettazioni che modifichino il thema decidendum.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese di lite è stata ritenuta infondata in conseguenza del rigetto dell’appello principale.
Massime di principio
- Il termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a. per l’esercizio dell’azione di ottemperanza è un termine di prescrizione relativo alla proponibilità dell’azione esecutiva del giudicato e può essere interrotto anche mediante un atto stragiudiziale diretto a ottenere l’adempimento di quanto statuito dal giudicato.
- Il pagamento della sorte capitale non costituisce, di per sé, riconoscimento del debito relativo a interessi e rivalutazione monetaria; anche quando il debitore è una pubblica amministrazione, tale riconoscimento richiede una chiara manifestazione di volontà, desumibile da una deliberazione o da altra indicazione univoca, come la qualificazione del pagamento quale acconto, pagamento parziale o pagamento salvo conguaglio.
- Le diffide e messe in mora successive alla maturazione del termine prescrizionale non possono interrompere una prescrizione già compiuta.
- In appello non possono essere prodotti nuovi documenti nella disponibilità della parte se non è dimostrata l’impossibilità non imputabile di produrli in primo grado o la loro indispensabilità ai fini della decisione; il documento non è indispensabile quando la sua produzione introduce una nuova prospettazione dei fatti costitutivi o delle condizioni dell’azione.
- Anche nel giudizio di ottemperanza relativo a sentenze del giudice civile, l’appello resta circoscritto alle questioni esaminate in primo grado e ai motivi dedotti contro la decisione impugnata; non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito né alterare il thema decidendum.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →