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Ordinanza

Ordinanza n. 23/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: - del provvedimento del-OMISSIS-prot.-OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS-. Procedimento amministrativo avente ad oggetto la comparazione ex art. 37 cod. nav. di istanze pervenute dalle -OMISSIS-con riferimento al compendio già oggetto di concessione demaniale marittima -OMISSIS- Comunicazione di rigetto dell’istanza e contestuale richiesta sgombero e rimessa in pristino dell’area in concessione”; - di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso e/o collegato, nessuno escluso, anche laddove non conosciuto, e in particolare, ove occorrer possa, del provvedimento dirigenziale-OMISSIS-della concessione demaniale marittima rilasciata a favore della società-OMISSIS-e di tutti gli atti e i provvedimenti confluiti e adottati nell’ambito della Conferenza di servizi svolta dal-OMISSIS-(richiamati nel provvedimento prot.-OMISSIS- e oggetto di specifica istanza di accesso presentata da-OMISSIS-, ad oggi priva di riscontro). B) per quanto riguarda i PRIMI MOTIVI AGGIUNTI notificati il 23.12.2025: - del provvedimento del-OMISSIS-prot.-OMISSIS-, avente ad oggetto «-OMISSIS-. Procedimento amministrativo avente ad oggetto la comparazione ex art. 37 cod. nav. di istanze pervenute dalle -OMISSIS-con riferimento al compendio già oggetto di concessione demaniale marittima -OMISSIS- Comunicazione di rigetto dell’istanza e contestuale richiesta sgombero e rimessa in pristino dell’area in concessione»; - di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso e/o collegato, nessuno escluso, anche laddove non conosciuto e, in particolare del provvedimento dirigenziale-OMISSIS-della concessione demaniale marittima rilasciata a favore della società-OMISSIS-e di tutti gli atti e i provvedimenti confluiti e adottati nell’ambito della Conferenza di servizi svolta dal-OMISSIS-richiamati nel citato provvedimento prot.-OMISSIS-; C) Per quanto riguarda i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI notificati da -OMISSIS- in data 20.1.2026: - del provvedimento del-OMISSIS-prot.-OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS-. Procedimento amministrativo avente ad oggetto la comparazione ex art. 37 cod. nav. di istanze pervenute dalle -OMISSIS-con riferimento al compendio già oggetto di concessione demaniale marittima -OMISSIS- Comunicazione di rigetto dell’istanza e contestuale richiesta sgombero e rimessa in pristino dell’area in concessione”; - di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso e/o collegato, nessuno escluso, anche laddove non conosciuto, e in particolare, del provvedimento dirigenziale-OMISSIS-della concessione demaniale marittima eventualmente medio tempore rilasciata a favore della società-OMISSIS-e di tutti gli atti e i provvedimenti confluiti e adottati nell’ambito della Conferenza di servizi svolta dal -OMISSIS- tra cui, in particolare: i) nota del-OMISSIS-prot. -OMISSIS-, di indizione della conferenza di servizi; ii) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004; iii) permesso di costruire assentito in capo alla controinteressata -OMISSIS-iv) autorizzazione all’immersione in mare di materiale ex art. 109 D.Lgs. 152/2006; v) provvedimento dirigenziale dell’Ufficio Dogane di Genova -OMISSIS-; vi) parere favorevole espresso dall’Ufficio Circondariale Marittimo di -OMISSIS- con nota-OMISSIS- recante “parere favorevole al rilascio della concessione contenente, quali specifiche prescrizioni vincolanti, le misure di mitigazione individuate unitamente al piano ormeggi”; vii) parere della Commissione Locale Paesaggio-OMISSIS-viii) silenzio assenso (in tesi avversa formatosi ex art. 14-bis L. 241/1990) in ragione della mancata trasmissione, da parte di Regione Liguria di parere negativo in relazione ai profili di competenza; ix) nota -OMISSIS- di Regione Liguria – Direzione Generale Politiche Abitative, Territorio e Demanio costiero.

Giustizia amministrativa202501447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Rigetto dell’istanza di concessione demaniale marittima, con contestuale richiesta di sgombero e rimessa in pristino, nonché atti della procedura comparativa ex art. 37 cod. nav. e concessione rilasciata alla controinteressata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, anche con due ricorsi per motivi aggiunti, il provvedimento comunale di rigetto della propria istanza relativa a un compendio demaniale marittimo già oggetto della sua concessione, contestando altresì gli atti della conferenza di servizi e la concessione eventualmente rilasciata alla controinteressata. Ha dedotto, in primo luogo, l’invalidità derivata dell’atto impugnato, prospettando vizi di un precedente provvedimento già oggetto di altro ricorso, respinto con sentenza non riformata in appello. Ha inoltre dedotto l’invalidità propria del provvedimento, sostenendo l’applicabilità della proroga generalizzata delle concessioni demaniali fino al 30 settembre 2027 e della proroga tecnica prevista dalla legge n. 118/2022, nonché l’illegittimità della valutazione del progetto della controinteressata. Con i primi e i secondi motivi aggiunti ha contestato: la sostanziale modifica del progetto dopo la conclusione della fase valutativa; l’insufficiente motivazione e l’illegittimità del parere favorevole dell’Ufficio circondariale marittimo; il mancato coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente ai fini della VIA; la legittimità degli atti della conferenza di servizi e dei provvedimenti presupposti, tra cui l’autorizzazione paesaggistica, il permesso di costruire e l’autorizzazione all’immersione in mare di materiali.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del necessario fumus boni iuris, rinviando la decisione sulle spese al merito. Ha ritenuto infondata l’invalidità derivata, poiché i vizi del precedente provvedimento erano stati fatti valere in un giudizio già definito con rigetto e senza riforma in appello. Ha inoltre ritenuto non applicabile la proroga generalizzata delle concessioni demaniali prevista dal d.l. n. 131/2024, in quanto contrastante con il diritto dell’Unione europea e quindi da disapplicare. La proroga tecnica di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022 è stata qualificata come facoltà comunale esercitabile soltanto quando la selezione pubblica non sia conclusa entro la scadenza della concessione; nel caso concreto, la gara era già terminata e la concessione era stata assegnata alla controinteressata entro il termine della seconda proroga tecnica concessa alla ricorrente. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto legittimo l’adeguamento del progetto della controinteressata alle prescrizioni dell’Autorità marittima, poiché tali prescrizioni derivavano dalla valutazione complessiva delle interferenze tra i diversi progetti e non dalla correzione di errori del progetto. Il progetto era stato ritenuto assentibile e idoneo a gestire anche un numero leggermente superiore di posti barca, in presenza di specifiche misure di mitigazione e del rafforzamento del personale. Il parere dell’Ufficio marittimo dell’11 ottobre 2025 è stato ritenuto adeguatamente motivato per relationem e per avere esaminato l’analisi dei rischi e le misure di mitigazione, poi imposte come prescrizioni vincolanti nell’atto concessorio. È stata infine ritenuta infondata la censura relativa alla VIA: la passerella di accesso al pontile per persone disabili, unica aggiunta rispetto alle strutture esistenti, era stata valutata in conferenza di servizi e correttamente ritenuta non assoggettabile a VIA, in quanto estranea alle ipotesi previste dal testo unico ambientale. La misura cautelare è stata quindi negata.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. nav.

    Disciplina la comparazione delle istanze relative al rilascio di concessioni demaniali marittime; la procedura comparativa costituisce il contesto nel quale è stata valutata la domanda della ricorrente e assegnata la concessione alla controinteressata.

  • d.l. n. 131/2024

    La proroga generalizzata dell’efficacia delle concessioni demaniali fino al 30 settembre 2027 deve essere disapplicata per contrasto con il diritto dell’Unione europea.

  • art. 3, comma 3, l. n. 118/2022

    La proroga tecnica della concessione costituisce una facoltà del Comune, utilizzabile soltanto quando non sia possibile concludere la selezione pubblica entro il termine di efficacia della concessione; non opera quando la gara sia già terminata con assegnazione della concessione.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale base dell’autorizzazione paesaggistica acquisita nell’ambito della conferenza di servizi; l’ordinanza non ne esamina autonomamente la legittimità.

  • art. 109 d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale base dell’autorizzazione all’immersione in mare di materiale; l’ordinanza non ne esamina autonomamente la legittimità.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla formazione del silenzio-assenso per mancata trasmissione di un parere regionale negativo; la questione non è accolta, poiché la censura cautelare è stata ritenuta infondata.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha respinto l’istanza per l’assenza di fumus boni iuris.

  • art. 5 d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 6 d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime prevista dalla normativa nazionale deve essere disapplicata dal giudice amministrativo quando risulti incompatibile con il diritto dell’Unione europea, secondo i principi affermati dalla Corte di giustizia e dalla giurisprudenza amministrativa nazionale.
  • La proroga tecnica della concessione demaniale marittima è una facoltà dell’amministrazione, esercitabile esclusivamente quando la procedura selettiva non sia stata conclusa entro la scadenza della concessione; essa non può essere invocata dopo la conclusione della gara e l’assegnazione della concessione a un altro operatore.
  • L’adeguamento di un progetto alle prescrizioni dell’autorità competente, formulate sulla base della valutazione complessiva delle interferenze tra più progetti, non integra di per sé una modifica illegittima dell’offerta successiva alla fase valutativa, quando non corregga errori originari ma adegui il progetto alle esigenze tecniche emerse dalla valutazione unitaria.
  • Un parere tecnico può essere adeguatamente motivato per relationem quando richiami in modo puntuale precedenti accertamenti e valuti specificamente la documentazione tecnica successivamente prodotta, imponendo le misure di mitigazione come prescrizioni vincolanti.
  • Un intervento aggiuntivo di limitata consistenza, quale una passerella di accesso a un pontile per persone con disabilità, non è soggetto a VIA quando, secondo la valutazione dell’amministrazione competente, risulti estraneo alle tipologie di opere sottoposte a tale procedura dal testo unico ambientale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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