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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-383/21

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023. — La Banque postale contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Principio di tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo. — Causa T-383/21

Giurisprudenza europea62021TJ0383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto quasi integralmente le censure di illegittimità rivolte da La Banque postale alla normativa sul calcolo dei contributi ex ante al SRF per il 2021 e alle limitazioni sugli IPI. Ha però accolto la doglianza di difetto di motivazione relativa alla determinazione del livello-obiettivo annuale, rilevando una non coincidenza tra la formula esposta nella decisione e il metodo effettivamente applicato dal SRB in giudizio. La decisione è stata quindi annullata solo nella parte riguardante la ricorrente, con mantenimento degli effetti per un massimo di sei mesi in attesa di una nuova decisione.

Annullamento, per difetto di motivazione, della decisione SRB sul calcolo dei contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico, limitatamente a La Banque postale, con mantenimento temporaneo degli effetti

La questione giuridica

Nella controversia su ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, il Tribunale è stato chiamato a decidere: (i) se le norme UE sul calcolo dei contributi ex ante al SRF violino i principi di parità di trattamento, proporzionalità, certezza del diritto, buona amministrazione e tutela giurisdizionale effettiva; (ii) se la decisione SRB/ES/2021/22 fosse sufficientemente motivata, in particolare quanto alla determinazione del livello-obiettivo annuale; (iii) se le limitazioni introdotte dal SRB sull’uso degli impegni di pagamento irrevocabili (IPI) fossero legittime.

Principio di diritto

Le disposizioni UE che disciplinano il calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico, ivi inclusa la correzione per rischio e l’uso di dati riservati, non violano di per sé i principi di parità di trattamento, proporzionalità, certezza del diritto, buona amministrazione o tutela giurisdizionale effettiva; tuttavia la decisione del SRB è illegittima se la motivazione sul livello-obiettivo annuale non consente di ricostruire il metodo realmente seguito. In tal caso il Tribunale annulla la decisione nella parte interessata, ma può mantenerne temporaneamente gli effetti ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE per evitare pregiudizi all’attuazione dell’unione bancaria.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 290 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 88, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 69 regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 70 regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 103 direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 12 regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 21 regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 27 regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 76 regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Direttiva 2014/49/UE
  • Regolamento delegato (UE) 2015/63
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
  • Regolamento (UE) n. 575/2013

Annullamento parziale della decisione SRB sui contributi ex ante 2021

La causa riguarda un ricorso di annullamento proposto da La Banque postale contro la decisione SRB/ES/2021/22 del 14 aprile 2021, con cui il Comitato di risoluzione unico ha fissato i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2021. Il Tribunale esamina sia censure di illegittimità in via incidentale contro le norme dell’unione bancaria sia vizi propri della decisione impugnata.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente è un ente creditizio francese. In base alla decisione impugnata, il SRB ha determinato il livello-obiettivo annuale per il 2021 e ha calcolato il contributo dovuto da ciascun ente tramite una ripartizione fondata sulla dimensione e sul profilo di rischio. L’ACPR ha poi intimato alla ricorrente di versare il contributo così fissato.

Quadro normativo richiamato

La decisione si inserisce nel sistema dell’unione bancaria, fondato in particolare su:

  • regolamento (UE) n. 806/2014, in specie gli articoli 69, 70, 88, 21, 27 e 76;
  • direttiva 2014/59/UE, in particolare l’articolo 103;
  • regolamento delegato (UE) 2015/63, soprattutto gli articoli 4, 5, 6, 7, 10, 13 e 20 e l’allegato I;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, in particolare gli articoli 4, 7 e 8;
  • articolo 290 TFUE, articoli 263, 264 e 277 TFUE, articoli 41 e 47 della Carta.

Eccezioni di illegittimità e loro esame

Il Tribunale precisa che le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione sono infondate, poiché le disposizioni contestate sono direttamente applicate nella decisione e la ricorrente ha interesse attuale a contestarle.

Sul merito, il primo motivo, basato sulla violazione della parità di trattamento, è respinto. Il Tribunale ritiene che:

  • l’esclusione dei depositi protetti dalla base di calcolo sia oggettiva e giustificata, anche per evitare un doppio conteggio rispetto ai contributi dovuti ai sistemi di garanzia dei depositi;
  • i diversi livelli di contributo tra Stati membri non rivelino una disparità illegittima, ma dipendano da criteri oggettivi, soprattutto dall’ammontare delle passività e dall’effetto del phasing-in;
  • le passività ammissibili non siano comparabili ai fondi propri quanto alla capacità di assorbire perdite;
  • il metodo di rischio non debba necessariamente replicare i criteri del SSM, perché SRM e SSM perseguono finalità diverse.

Anche il secondo motivo, fondato sulla proporzionalità, è respinto: il legislatore e la Commissione disponevano di un ampio margine di discrezionalità, e la ricorrente non ha dimostrato che il sistema di calcolo fosse manifestamente inidoneo, inutile o eccessivo.

Il terzo motivo, sulla certezza del diritto, è respinto salvo la parte relativa all’articolo 290 TFUE, dichiarata irricevibile per difetto di sviluppo nel ricorso. Il Tribunale osserva che il metodo di calcolo, pur fondato su dati riservati e su una discrezionalità tecnica, è sufficientemente determinato; inoltre il regolamento delegato disciplina in modo chiaro il binning e l’eventuale non applicazione transitoria di alcuni indicatori di rischio.

Anche i motivi relativi a buona amministrazione e tutela giurisdizionale effettiva, nella parte in cui si traducono in un’eccezione di illegittimità contro la normativa, sono respinti: l’uso di dati riservati non è di per sé incompatibile con la tutela dei diritti di difesa, purché il giudice possa richiedere al SRB le informazioni necessarie e garantire il contraddittorio.

Motivazione insufficiente sulla determinazione del livello-obiettivo annuale

La censura decisiva accolta dal Tribunale riguarda la motivazione della decisione impugnata sul livello-obiettivo annuale. La decisione descrive una formula e un coefficiente dell’1,35%, ma in giudizio il SRB ha spiegato di aver seguito un percorso diverso: stima dei depositi protetti a fine periodo iniziale, calcolo dell’1% del totale, sottrazione delle risorse già disponibili nel SRF e ripartizione del residuo sui tre anni restanti.

Il Tribunale constata che il metodo effettivamente seguito non coincide con quello illustrato nella decisione: mancano nella motivazione i passaggi essenziali che hanno portato all’importo di EUR 11.287.677.212,56. Ne deriva un vizio di motivazione, con conseguente violazione anche del principio di buona amministrazione e della tutela giurisdizionale effettiva.

IPI: limiti all’utilizzo e garanzie

Il settimo e l’ottavo motivo, relativi agli impegni di pagamento irrevocabili (IPI), sono respinti. Il Tribunale riconosce al SRB un margine di discrezionalità nel fissare la quota di IPI, purché non superi il tetto complessivo del 30% previsto dalla normativa e non comprometta liquidità e capacità finanziaria del SRF. La scelta del SRB di limitare gli IPI al 15% e di accettare solo garanzie in contanti è ritenuta non manifestamente illogica, specie alla luce della pandemia di COVID-19 e dei possibili effetti prociclici a lungo termine.

Dispositivo e effetti temporali

Il Tribunale annulla la decisione SRB/ES/2021/22 solo nella parte in cui riguarda La Banque postale. Tuttavia, per ragioni di certezza del diritto e per non compromettere l’attuazione dell’unione bancaria, mantiene gli effetti della decisione fino all’entrata in vigore, entro sei mesi, di una nuova decisione del SRB relativa al contributo 2021 della ricorrente. Il SRB è condannato alle spese.

Come è indicizzato

Materieunione bancariafondo di risoluzione unicocontributi ex ante delle banchemotivazione degli atti UEprincipi generali del diritto ue

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