Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3732/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 1883/2025 emessa in data 17 aprile 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Milano n. 1883/2025, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici considerati

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1883/2025, con la quale gli era stato riconosciuto il beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il TAR ha rilevato d'ufficio un vizio della procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e successivamente trasmessa in copia informatica insieme al ricorso notificato via PEC. Essa non indicava né il TAR competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire, risultando quindi generica e priva degli elementi necessari a identificare la controversia. Il ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Il Collegio ha ritenuto che tale assenza comportasse rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio, senza necessità di adottare l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. Il ricorrente non ha inoltre potuto beneficiare né della sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39, comma 1, c.p.a., né dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, l'orientamento sfavorevole alla sanabilità della procura generica costituiva un indirizzo già esistente e non vi era obiettiva incertezza normativa tale da giustificare la rimessione in termini.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. L'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. impone che il difensore sia munito di una procura speciale, contenente elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La procura generica può eccezionalmente ritenersi speciale quando sia apposta in calce o a margine del ricorso e risulti incorporata in un contesto documentale unitario; tale eccezione, tuttavia, non è stata ritenuta applicabile alla procura cartacea separata, successivamente acquisita in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale. La mera congiunzione telematica dei documenti non garantisce né la consapevolezza della parte circa il contenuto dell'atto cui la procura si riferisce né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può formarsi soltanto in occasione della notificazione o del deposito. Ha escluso anche la possibilità di sanatoria o rinnovazione della procura, qualificandone l'esistenza come requisito di ammissibilità necessariamente presente al momento della proposizione del ricorso. È stato escluso, infine, l'errore scusabile, poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore nel processo amministrativo deve essere speciale e contenere gli elementi necessari a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e la controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; secondo il giudice, l'assenza dei difensori alla camera di consiglio comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina la modalità telematica di acquisizione della procura, ma non elimina la necessità che la procura separata contenga elementi sufficienti a individuare la controversia e non dimostra, da sola, la preesistenza della procura rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato per evidenziare la generale necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato per evidenziare la generale necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale norma di rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 182, comma 2, c.p.c.; tale meccanismo non consente, secondo il giudice, di sanare la mancanza originaria della procura speciale.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di sanatoria o rinnovazione della procura non è applicabile quando la procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, mancava al momento della proposizione.

  • art. 37 c.p.a.

    L'errore scusabile, istituto eccezionale e di stretta interpretazione, richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi utilizzabili e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, cui la sentenza ordinaria aveva ricondotto il beneficio economico spettante al ricorrente.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente in relazione alla funzione nomofilattica dell'Adunanza plenaria, la cui pronuncia n. 11/2025 ha orientato la decisione sulla procura speciale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire di individuare specificamente la controversia, indicando o rendendo ricostruibili l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata, generica e priva di tali elementi non soddisfa il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
  • La procura cartacea separata, acquisita in copia informatica e trasmessa o depositata unitamente a un ricorso nativo digitale, non diviene per ciò solo una procura apposta in calce al ricorso: la congiunzione telematica dei documenti non supplisce alla genericità della procura né dimostra la preesistenza o contestualità del mandato rispetto alla redazione del ricorso.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
  • La mancanza originaria della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non è concedibile quando la disciplina applicabile fosse già oggetto di orientamenti interpretativi conoscibili e la parte abbia scelto l'opzione processuale meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non determina, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
  • Quando la questione rilevata d'ufficio viene posta in discussione durante l'udienza o la camera di consiglio e il difensore della parte non è presente, l'assenza può essere interpretata come rinuncia implicita al contraddittorio, senza necessità dell'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.