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Sentenza

Sentenza del 12/10/2016 n. 20503 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva determinato induttivamente maggiori ricavi per l'anno 2003, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, ritenendo non congrua la percentuale di ricarico dichiarata dal contribuente (3,5%) e applicando presuntivamente una percentuale del 10%, sulla base dell'attività svolta, della presenza di due esercizi commerciali e della vendita di motocicli, ciclomotori e accessori. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la CTR del Lazio aveva accolto l'appello del contribuente, rilevando che il solo confronto con la redditività di attività similari non bastava e che l'Ufficio non aveva considerato adeguatamente le diverse percentuali applicate nelle vendite all'ingrosso, la concorrenza, la crisi del settore e la documentazione comprovante margini di utile ridotti. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, da un lato, che la CTR avesse esaminato una censura non riproposta in appello e, dall'altro, l'insufficiente motivazione sulla ricostruzione induttiva del reddito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione, ma infondato il primo motivo, poiché il contribuente aveva effettivamente contestato in appello la completezza e adeguatezza della motivazione dell'accertamento, anche con riferimento alla percentuale di ricarico e alle circostanze economiche dell'attività. Ha inoltre dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che l'Agenzia non aveva indicato in modo specifico e adeguatamente documentato gli elementi decisivi che la CTR avrebbe omesso di valutare e che la valutazione delle fatture e delle concrete modalità di gestione spettava al giudice di merito. L'accertamento è quindi rimasto privo di adeguato sostegno probatorio nella parte contestata. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993

    Consente l'accertamento induttivo di maggiori ricavi quando gli elementi risultanti dalla dichiarazione non sono congrui rispetto alle caratteristiche e alle condizioni dell'attività esercitata. La sua applicazione deve tuttavia essere sostenuta da elementi presuntivi adeguati e da una motivazione concreta, non dal solo confronto con percentuali medie di settore.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Disciplina le modalità di accertamento dei redditi, anche mediante ricostruzioni induttive o presuntive. Le presunzioni devono essere coerenti con la situazione concreta del contribuente e adeguatamente giustificate.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Vieta al giudice di pronunciarsi su domande o eccezioni non proposte. Nel caso concreto non è stata ravvisata alcuna violazione, perché la contestazione relativa all'insufficienza della motivazione era stata sostanzialmente dedotta nell'atto di appello.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Limita la proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello tributario. La Corte ha ritenuto che la CTR non avesse esaminato una questione nuova, ma una critica già contenuta nell'appello del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 155, comma 5

    La proroga al primo giorno non festivo dei termini processuali scadenti di sabato si applica anche ai termini per proporre impugnazione. Per questo il ricorso dell'Agenzia è stato considerato tempestivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo o un vizio motivazionale nei limiti applicabili ratione temporis. La censura deve indicare specificamente il fatto o la risultanza probatoria decisiva non valutata; non è sufficiente un rinvio generico agli atti di causa.

Massime di principio

  • Un accertamento induttivo basato su percentuali di ricarico non può fondarsi soltanto sulla divergenza tra il margine dichiarato e le medie di settore: l'Ufficio deve considerare le concrete caratteristiche dell'impresa, la tipologia delle vendite, la distinzione tra ingrosso e dettaglio, la concorrenza, la crisi del settore e gli altri elementi economici rilevanti.
  • La percentuale media o presuntiva di ricarico costituisce un elemento indiziario e non una prova automatica dei maggiori ricavi; deve essere adeguatamente collegata alla specifica attività del contribuente.
  • Il contribuente può contrastare l'accertamento producendo documentazione concreta, come fatture, condizioni di acquisto e vendita, margini effettivi, dati sulle vendite all'ingrosso e al dettaglio e altri elementi che dimostrino la non applicabilità della percentuale presunta.
  • In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del merito: chi denuncia un vizio motivazionale deve indicare con precisione il fatto decisivo o il documento trascurato e spiegare perché avrebbe potuto determinare un esito diverso.
  • La contestazione dell'insufficienza della motivazione dell'accertamento può essere considerata validamente devoluta in appello anche quando è formulata come critica al mancato esame delle deduzioni difensive e degli elementi concreti del caso.
  • Quando l'Amministrazione non dimostra in modo specifico la correttezza della percentuale applicata e il giudice di merito motiva adeguatamente l'incidenza di elementi contrari, la decisione favorevole al contribuente può essere confermata in Cassazione.

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