Cassazione Civile, Ordinanza n. 08283/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento/rettifica IMU relativo all'annualità 2014, con il quale il Comune ha richiesto l'imposta su unità immobiliari della società contribuente. La CTR aveva riconosciuto, in parziale riforma della decisione di primo grado, la debenza dell'IMU solo nella misura del 50% per le unità immobiliari non locate dichiarate agibili il 2 dicembre 2014, rigettando il resto dell'impugnazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la carente o errata motivazione dell'avviso, lamentando violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari e deducendo che non fossero comprensibili le ragioni della pretesa, le aliquote applicate e il calcolo dei versamenti già eseguiti; con il secondo ha censurato la decisione per avere applicato la disciplina sull'esenzione/agevolazione IMU per i fabbricati destinati alla vendita e per avere ritenuto necessaria una dichiarazione in senso retroattivo, invocando anche la disciplina dell'onere della prova e la normativa IMU. Il Comune, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale contestando la sussistenza del presupposto per la riduzione del 50% della base imponibile per inagibilità/inabitabilità, sostenendo che la CTR avesse confuso l'inagibilità fiscale con la mancanza del certificato di agibilità e che il solo difetto di tale certificato non bastasse a fondare il beneficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società contribuente, ritenendo infondati i motivi sulla motivazione dell'atto e sull'applicazione della disciplina IMU ai beni merce. Ha invece accolto il ricorso incidentale del Comune, affermando che la CTR aveva errato nel riconoscere la riduzione del 50% della base imponibile per inagibilità sulla base della sola mancanza del certificato di agibilità, confondendo il piano urbanistico-amministrativo con il diverso presupposto fiscale dell'inagibilità/inabitabilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
indicato come parametro di legittimità dedotto per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 3 L. 241/1990
richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo, ritenuta non violata dalla CTR.
art. 7 L. 212/2000
richiamato quale norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso.
art. 10 L. 212/2000
menzionato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma ratio decisoria specifica nel provvedimento.
artt. 24 e 97 Cost.
richiamati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze motivazionali.
art. 13, comma 9-bis, d.l. 201/2011
invocato dalla contribuente per sostenere che non fossero richiesti specifici oneri di comunicazione; la Corte non accoglie la censura perché ritiene applicabile la disciplina diversa e specifica per i fabbricati merce nell'annualità 2014.
art. 2, comma 2, d.l. 102/2013
ritenuto applicabile all'annualità 2014; prevede l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.
art. 5-bis d.l. 102/2013
richiede, a pena di decadenza, la presentazione di apposita dichiarazione per fruire del beneficio IMU sui fabbricati merce.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla contribuente con riferimento all'onere probatorio, senza accoglimento della doglianza.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati dalla contribuente per contestare la valutazione delle prove, senza esito favorevole.
art. 13, comma 2, d.l. 201/2011
richiamato dal Comune per sostenere che la riduzione del 50% per inagibilità presuppone condizioni oggettive diverse dalla sola mancanza del certificato di agibilità.
art. 4, comma 5, d.lgs. 16/2012
richiamato dal Comune a sostegno della tesi secondo cui l'assenza del certificato di agibilità non basta per la riduzione d'imposta.
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011
prevede la riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, con accertamento tecnico o dichiarazione sostitutiva.
art. 24, comma 1, d.P.R. 380/2001
usato come parametro per definire l'inagibilità/inabitabilità, correlata alla mancanza dei requisiti di agibilità edilizia ma non alla sola assenza del certificato.
art. 3 d.P.R. 380/2001
richiamato per distinguere manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ai fini della nozione di inagibilità fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In materia di IMU, la riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili richiede una situazione oggettiva di degrado o obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione; non basta la mera mancanza del certificato di agibilità.
- La nozione fiscale di inagibilità/inabitabilità è distinta dal profilo urbanistico-amministrativo dell'agibilità: il certificato di agibilità attiene alla sicurezza, igiene e salubrità del bene, ma la sua assenza, da sola, non coincide con il presupposto tributario della riduzione d'imposta.
- Per ottenere il beneficio IMU sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita, l'iscrizione contabile del bene tra le rimanenze o la mera produzione del bilancio non sono sufficienti; occorre che il fabbricato presenti i requisiti oggettivi richiesti dalla legge e sia stata presentata la dichiarazione prevista, a pena di decadenza.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente di comprendere la pretesa fiscale e si fonda su atti generali non necessariamente allegati, purché questi non siano ignoti al contribuente e l'atto sia sottoscritto dal funzionario responsabile.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo deve individuare con precisione il fatto storico trascurato e la sua decisività; un richiamo generico e non specificato non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
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