Sentenza n. 4259/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso, nell'ambito della procedura flussi per lavoro subordinato stagionale (P-NA/L/Q/2023/114628), emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Napoli prot. N.0194611 del 13/05/2025 e notificato a mezzo pec in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta adottata dalla Prefettura dopo la mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la mancata produzione della documentazione necessaria, tra cui l’asseverazione prevista dalla disciplina sopravvenuta. Ha dedotto carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, violazione della disciplina sull’ingresso per lavoro, lesione del legittimo affidamento e del favor lavoratoris. Ha sostenuto che la mancata instaurazione del rapporto fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro, il quale, dopo la revoca, aveva dichiarato di aver rinunciato all’assunzione per ragioni organizzative e logistiche, e che tale situazione dovesse essere equiparata a una causa di forza maggiore. Ha inoltre chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, lamentando anche il ritardo della Prefettura nella convocazione e richiamando la circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, poiché il datore di lavoro non si è presentato per formalizzare il contratto di soggiorno e non ha trasmesso la documentazione prescritta, determinando l’omesso perfezionamento del contratto e l’inesistenza del rapporto di lavoro, elementi essenziali della procedura. Le eventuali responsabilità del datore di lavoro non impediscono la revoca, né la dichiarazione successiva e generica di riorganizzazione aziendale può integrare una causa di forza maggiore, soprattutto in assenza di documentazione e perché resa solo dopo la revoca. Il diniego del permesso per attesa occupazione è stato ritenuto legittimo: l’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 presuppone un rapporto di lavoro già instaurato e successivamente cessato, mentre nel caso concreto il rapporto non è mai sorto; inoltre, l’art. 24, comma 1, del medesimo decreto esclude tale possibilità per i permessi relativi al lavoro stagionale. La circolare del 2007 non può derogare alla legge e si riferisce a un quadro normativo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 73/2022. Il ritardo nella convocazione, pur censurabile sul piano dell’efficienza amministrativa, non ha inciso sulla legittimità del provvedimento, poiché il datore avrebbe potuto procedere all’assunzione anche prima della convocazione e il ritardo non ha creato i presupposti per il rilascio del permesso per attesa occupazione. Spese compensate; confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022
consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
La successiva verifica negativa degli elementi necessari o ostativi legittima la revoca del nulla osta e del visto; nel caso concreto, l’omesso perfezionamento del contratto di soggiorno e la mancata produzione della documentazione essenziale evidenziano l’inesistenza del rapporto e la mancanza dei requisiti della procedura.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Il permesso per attesa occupazione presuppone la previa instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la successiva perdita del posto; non si applica quando il rapporto non è mai sorto.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Esclude la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione in relazione ai permessi per lavoro stagionale.
art. 44 d.l. n. 73/2022
È richiamato in relazione all’introduzione dell’asseverazione concernente il rispetto del contratto collettivo applicabile e la congruità delle richieste di manodopera rispetto alla capacità economica del datore di lavoro.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
È applicato per la riduzione del cinquanta per cento del compenso liquidato al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è legittima quando, a seguito dei controlli o della convocazione, non venga perfezionato il contratto di soggiorno e non sia prodotta la documentazione essenziale richiesta, poiché tali omissioni incidono sul nucleo essenziale della procedura e rivelano l’inesistenza del rapporto di lavoro o la mancanza originaria dei requisiti.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro subordinato già instaurato e successivamente cessato; non può essere rilasciato quando il rapporto non sia mai sorto, anche se la mancata instaurazione non sia imputabile al lavoratore.
- Per i titolari di un nulla osta relativo a lavoro subordinato stagionale, il rilascio del permesso per attesa occupazione è comunque escluso dall’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998.
- Le esigenze organizzative o di politica aziendale dichiarate genericamente dal datore di lavoro, senza documentazione e dopo l’adozione della revoca, non integrano una causa di forza maggiore idonea a derogare ai presupposti legislativi del permesso per attesa occupazione.
- Una circolare amministrativa non può derogare alla disciplina legislativa primaria e non può essere applicata automaticamente quando il quadro normativo e procedimentale sia stato modificato da disposizioni successive.
- Il ritardo dell’amministrazione nella convocazione non determina l’illegittimità della revoca quando il datore di lavoro avrebbe potuto procedere autonomamente all’assunzione e il ritardo non ha fatto sorgere i presupposti normativi per il permesso per attesa occupazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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