Cassazione Penale, Sentenza n. 20301/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Della Grotta era stato citato a giudizio per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Il Tribunale di Torre Annunziata lo ha assolto perché il Pubblico Ministero non aveva prodotto il verbale di esecuzione della misura cautelare (verbale che, secondo il Tribunale, avrebbe provato l'effettiva applicazione degli arresti domiciliari). Il Procuratore ha impugnato la sentenza sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dagli atti emergeva che all'udienza del 24/09/2024 il PM aveva prodotto l'ordinanza di convalida dell'arresto (del 31/08/2024) nella quale il giudice aveva contestualmente applicato e letto la misura degli arresti domiciliari a Della Grotta, presente in aula, dimostrando così l'effettiva applicazione della misura e la consapevolezza del prevenuto e del suo difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica. La Corte ha motivato che dall'ordinanza prodotta al dibattimento risulta che il 31/08/2024, nel giudizio direttissimo, il Giudice aveva convalidato l'arresto e contestualmente applicato e letto la misura degli arresti domiciliari a Della Grotta, presente all'udienza. Poiché Della Grotta era già sottoposto agli arresti domiciliari al momento dell'evasione, non era necessario un ulteriore verbale di esecuzione della misura: la mancata produzione di un secondo verbale non impediva di ritenere provata l'effettiva applicazione della misura cautelare. Per questi motivi la sentenza di proscioglimento è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 608, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al Procuratore della Repubblica di proporre ricorso avverso una sentenza di proscioglimento quando non è proponibile appello ai sensi dell'art. 593, comma 2; la Corte ha ritenuto correttamente proposto il ricorso ex art. 608, comma 2.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per spiegare che la sentenza di proscioglimento in questione non poteva essere impugnata con il normale istituto dell'appello, giustificando così il ricorso del Procuratore ex art. 608; la Corte rileva la compatibilità procedurale del ricorso presentato.
Massime di principio
- La mancanza di un verbale di esecuzione separato non implica automaticamente l'assenza della misura cautelare: va valutata tutta la documentazione processuale (es. ordinanze di convalida, lettura del provvedimento in udienza, presenza del destinatario) per accertare se la misura sia stata effettivamente applicata e portata a conoscenza del prevenuto.
- Quando la misura cautelare è stata applicata e letta in udienza in presenza del destinatario e del difensore, ciò può sostituire la necessità di un verbale di esecuzione ulteriore, purché risultino elementi chiari e univoci dell'avvenuta applicazione.
- Il Procuratore può proporre ricorso ex art. 608 cod. proc. pen. avverso sentenze di proscioglimento non appellabili ai sensi dell'art. 593, comma 2: il ricorso è procedimentalmente ammesso ove ricorrano i presupposti di legge.
- In casi di evasione è fondamentale provare non solo il comportamento evasivo, ma anche che il soggetto fosse effettivamente sottoposto a misura cautelare al momento dell'evento: la prova può essere fornita anche mediante ordinanza di convalida e documentazione d'udienza.
- Per evitare inefficaci contestazioni probatorie, l'attività del PM e delle forze dell'ordine dovrebbe documentare chiaramente l'esecuzione e la comunicazione della misura cautelare (verbali, ordinanze, annotazioni di udienza) nel fascicolo processuale.
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