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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24090/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notificazione di una cartella di pagamento con cui venivano iscritti a ruolo, da un lato, importi derivanti dalla liquidazione di dichiarazioni fiscali relative ad anni precedenti e, dall'altro, importi conseguenti alla decadenza da una rateazione concessa a seguito di comunicazione di irregolarità. La società contribuente ha impugnato la cartella deducendo, in sintesi, decadenza del potere di riscossione, omessa notifica dell'avviso bonario, difetto di motivazione e illegittimità del calcolo di interessi e sanzioni. In appello l'Agenzia ha sostenuto la tempestività della cartella, facendo decorrere il termine dalla scadenza della rata non pagata. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la richiesta di rateizzazione non valesse come riconoscimento del debito né come atto interruttivo della prescrizione; 2) violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992, lamentando l'asserita inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per difetto di specificità; 3) violazione degli artt. 12 d.P.R. n. 602/1973 e 7 l. n. 212/2000, deducendo la nullità del ruolo e della cartella per difetto di motivazione, poiché la pretesa sarebbe stata indicata solo come omesso o carente versamento d'imposta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una norma non pertinente rispetto alla specifica fattispecie decisa, osservando che la CTR aveva correttamente applicato l'art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997, relativo alla notifica delle cartelle conseguenti alla decadenza dalla rateazione, e non l'art. 19 d.P.R. n. 602/1973. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova, non risultante trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente allegata come dedotta nel giudizio di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia perché non rispettava l'onere di specificità imposto per i motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., sia perché censurava direttamente la cartella e non il decisum della sentenza impugnata; inoltre, la doglianza sulla motivazione avrebbe dovuto essere eventualmente prospettata come omessa pronuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997

    Per le cartelle conseguenti alla decadenza dalla rateazione concessa a seguito di comunicazione di irregolarità, la notifica va eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo; il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio e l'iscrizione a ruolo dell'importo residuo in misura piena, con interessi e sanzioni.

  • art. 19 d.P.R. n. 602/1973

    La norma è stata ritenuta inconferente rispetto alla fattispecie concreta, poiché la cartella non derivava da semplice riscossione ordinaria ma dalla decadenza dalla rateazione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base della liquidazione di alcuni ruoli relativi alle dichiarazioni presentate.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    È norma generale sui termini di notifica delle cartelle; la Corte la contrappone alla disciplina speciale dell'art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997.

  • art. 342 c.p.c.

    Per l'appello occorrono motivi specifici; la questione del difetto di specificità non può essere esaminata in cassazione se nuova e non allegata come dedotta in appello.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L'appello nel processo tributario deve essere specifico; la censura è stata però dichiarata inammissibile per novità e difetto di allegazione.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    Norma invocata dalla ricorrente in tema di motivazione del ruolo/cartella, ma la censura è stata ritenuta non attinente al decisum.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di motivazione dell'atto impositivo; la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente norme violate e confronto con la sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità del ricorso impone di individuare il capo impugnato e di argomentare in modo chiaro e pertinente rispetto alla decisione gravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento consegue alla decadenza da una rateazione concessa in sede di comunicazione di irregolarità, si applica la disciplina speciale sulla tempestività della notifica prevista dall'art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, non la regola generale dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
  • Il mancato pagamento anche di una sola rata determina la decadenza dal beneficio della rateazione e consente l'iscrizione a ruolo dell'intero importo residuo dovuto, con interessi e sanzioni.
  • Il termine biennale previsto per la notifica delle cartelle conseguenti alla decadenza dalla rateazione è qualificato come termine sollecitatorio, salvo diversa previsione espressa di decadenza.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione la norma violata, il contenuto precettivo e il puntuale contrasto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di cui non risulti la previa deduzione nel giudizio di merito, salvo che il ricorrente assolva l'onere di indicare dove e come la questione sia stata proposta.
  • Una doglianza rivolta direttamente contro l'atto amministrativo o impositivo, senza attinenza al decisum della sentenza impugnata, è inammissibile nel giudizio di legittimità; se si lamenta l'omesso esame della questione, va dedotto il vizio di omessa pronuncia nei limiti consentiti.
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Come è indicizzato

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RamiTributiProcesso civile
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