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Ordinanza

Ordinanza n. 88/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto direttoriale n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria finale del Concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca AFAM – XLI Ciclo, del decreto n. 0018379 del 2.12.2025 inerente la pubblicazione della graduatoria finale dei candidati vincitori e degli idonei, limitatamente alla parte in cui colloca il controinteressato al primo posto e assegna a costui la borsa di studio, dei verbali della Commissione giudicatrice relativi alla prova orale del 27.11.2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202600116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca AFAM – XLI Ciclo, nella parte in cui colloca il controinteressato al primo posto e gli assegna la borsa di studio, nonché verbali della prova orale e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la graduatoria finale del concorso per l'ammissione a un dottorato di ricerca AFAM, i provvedimenti di pubblicazione della graduatoria e di assegnazione della borsa di studio al controinteressato, nonché i verbali della prova orale. Ha dedotto, in particolare, l'inammissibilità della candidatura del controinteressato per violazione dei requisiti formali previsti dall'art. 3.2 del bando: mancata sottoscrizione e datazione del curriculum vitae e incompletezza dell'autocertificazione relativa agli elementi richiesti con riguardo al titolo di studio.

La decisione

Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, reputando fondate le deduzioni concernenti la carenza dei requisiti formali della candidatura del controinteressato. Ha inoltre ritenuto integrato il periculum in mora, in ragione del pregiudizio grave e irreparabile connesso all'avvio del corso di dottorato. Ha quindi accolto la domanda cautelare in forma di remand: ha sospeso i provvedimenti impugnati e ordinato all'Amministrazione di riesaminare l'istanza del ricorrente alla luce dei motivi di ricorso e dei rilievi contenuti nell'ordinanza. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 27 maggio 2026 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 3.2 del bando di concorso

    La disposizione del bando è stata ritenuta rilevante ai fini della verifica dei requisiti formali della candidatura, con particolare riguardo alla sottoscrizione e datazione del curriculum vitae e alla completezza dell'autocertificazione relativa al titolo di studio.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della tutela cautelare richiesta e accordata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la verifica del fumus boni iuris può condurre alla sospensione di una graduatoria concorsuale quando emergano elementi plausibili circa l'inammissibilità della candidatura del soggetto collocato in posizione utile per carenza dei requisiti formali prescritti dal bando.
  • La mancata sottoscrizione o datazione del curriculum vitae e l'incompletezza dell'autocertificazione relativa ai titoli richiesti dal bando possono integrare, in sede cautelare, una carenza formale rilevante ai fini della legittimità della candidatura.
  • Il periculum in mora è configurabile quando l'avvio imminente di un corso di dottorato renda concretamente grave e irreparabile il pregiudizio derivante dall'esecuzione della graduatoria contestata.
  • In presenza di fumus e periculum, il giudice amministrativo può accordare la tutela cautelare mediante remand, sospendendo gli atti impugnati e ordinando all'amministrazione il riesame della posizione del ricorrente alla luce dei rilievi giudiziali, senza definire il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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