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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13963/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva un unico motivo di cassazione per violazione di legge: i giudici di merito non avrebbero rilevato che il reato di cui all'art. 485 c.p. era stato depenalizzato in seguito al D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 (abolitio criminis). Il ricorso è stato proposto il 16/10/2020 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 26/11/2015 che confermava la condanna pronunciata con giudizio abbreviato dal GUP di Bergamo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che, nel processo abbreviato celebrato in absentia, il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza del termine di deposito della sentenza (art. 585 cod. proc. pen.), e non dalla notifica dell'estratto della sentenza eventualmente effettuata dalla cancelleria per errore. Pertanto il ricorso, presentato molti anni dopo il deposito (sentenza depositata il 7/12/2015; ricorso 16/10/2020), è tardivo. La Corte ha inoltre precisato che la sopravvenuta abolitio criminis non è rilevabile d'ufficio in cassazione quando il ricorso è inammissibile per tardività; il rimedio è il ricorso al giudice dell'esecuzione (art. 673 cod. proc. pen.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, mentre è stata esclusa la condanna per la Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 485 cod. pen.

    Norma il reato che il ricorrente riteneva depenalizzato; la Corte non ha esaminato la questione perche il ricorso era inammissibile per tardività

  • D.Lgs. n. 7 del 15/01/2016

    Riferito come atto che avrebbe depenalizzato la fattispecie (abolitio criminis), ma la questione non è stata esaminata in cassazione per tardività dell'impugnazione

  • art. 585, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.

    Indica il termine per il deposito della sentenza e, secondo la Corte, da tale momento decorre il termine per proporre impugnazione nel giudizio abbreviato; il termine non decorre dalla notifica dell'estratto della sentenza fatta per errore dalla cancelleria

  • art. 648, comma secondo, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al fatto che l'intempestività dell'impugnazione impedisce la costituzione del rapporto processuale prima del passaggio in giudicato formale della sentenza

  • art. 673, cod. proc. pen.

    Individuato come rimedio esperibile per il ricorrente per sollevare questioni di abolizione del reato dopo che la cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito alla declaratoria di inammissibilità

  • discipline sulla contumacia e processo in absentia (legge 16/12/1999 n.479; legge 28/04/2014 n.67; artt. 442 c.p.p., 548 c.p.p.)

    La Corte richiama l'evoluzione normativa che ha modificato la disciplina della contumacia e del giudizio abbreviato, con la conseguenza che la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente e che l'erronea notificazione dell'estratto non integra causa di incolpevole affidamento

Massime di principio

  • Nel processo abbreviato celebrato in absentia il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine di deposito della sentenza e non dalla eventuale notifica per estratto effettuata dalla cancelleria
  • La notifica erronea dell'avviso di deposito della sentenza da parte della cancelleria non costituisce, di per sé, una giustificazione per la tardività dell'impugnazione
  • Se il ricorso in cassazione è inammissibile per tardività, la Corte non esamina d'ufficio la sopravvenuta abolitio criminis; la questione puo' essere sollevata davanti al giudice dell'esecuzione (art. 673 c.p.p.)
  • Il difensore tecnico ha l'onere di vigilare sui termini processuali e di assumere le iniziative necessarie per impugnare tempestivamente
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo specifiche eccezioni sulla Cassa delle Ammende

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