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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33829/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (Autoteam s.r.l. fallita il 15/01/2009). I motivi di cassazione: 1) prescrizione del reato (art. 157 c.p.), deducendo conteggi diversi delle sospensioni procedurali; 2) vizi motivazionali riguardo alla distrazione di beni strumentali (contestazione della ricostruzione del pagamento di €16.200, presunta regolarità dei pagamenti dimostrata da estratti conto e libri contabili, e critica alla valutazione delle fatture "pagamento contanti"); 3) vizi motivazionali sulla determinazione e consistenza delle giacenze di magazzino (contestazione del calcolo del curatore, deperimento, svalutazioni e attendibilità delle scritture); 4) censura sulla qualificazione del Corradi come amministratore di fatto (sostegno che la cessione di quote fosse atto dispositivo non gestionale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo (prescrizione) è stato ritenuto manifestamente infondato: il termine ordinario di prescrizione (art. 157 e 161 c.p.) è stato calcolato considerando le effettive sospensioni risultanti dai verbali di udienza, con periodo di sospensione complessivo di 441 giorni, facendo decorrere la prescrizione in data successiva alla sentenza impugnata. Il secondo e terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di specificità e per novità (alcune doglianze fattuali non erano state sollevate in appello), con conferma della valutazione della Corte territoriale sull'assenza di prova dei pagamenti e sulla consistenza delle giacenze. Il quarto motivo è inammissibile perché la questione dell'amministratore di fatto non era stata dedotta in appello; inoltre la qualificazione è stata ritenuta ragionevolmente fondata sui fatti e sulle ammissioni. Per effetto dell'inammissibilità, non è stato possibile dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza). I ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Definisce il termine di prescrizione del reato; la Corte lo calcola tenendo conto delle sospensioni risultanti dal procedimento e dai verbali d'udienza

  • art. 161 cod. pen.

    Indica effetti di particolari cause sulla durata della prescrizione; è stato richiamato insieme all'art.157 per il computo del termine

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la cassazione ai motivi ammessi; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dall'articolo

  • art. 22 Legge fallimentare

    Regola la relazione del curatore fallimentare; la Corte ha valutato la perizia/calcolo del curatore in sede di merito

  • art. 609, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inammissibilità delle questioni non dedotte in appello; utilizzato per escludere la censura sull'amministratore di fatto non sollevata in appello

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la rilevazione delle cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere cause sopravvenute in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese e ad un versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione va fatto sulle risultanze del procedimento e tiene conto delle sospensioni annotate nei verbali d'udienza; documenti o appunti non ufficiali non prevalgono sui verbali
  • In Cassazione sono richieste censure specifiche e non generiche: argomentazioni vaghe o contraddittorie sono inammissibili
  • Questioni di fatto nuove non sollevate in appello sono inammissibili in Cassazione; il ricorso non è luogo per una nuova valutazione probatoria
  • Per contestare la qualificazione di "amministratore di fatto" occorre sollevare la questione già in sede di appello, altrimenti è preclusa in Cassazione ai sensi dell'art. 609 c.p.p.
  • La mancanza di riscontri documentali tracciabili sui pagamenti (es. fatture con dicitura "pagamento contanti" e assenza di annotazioni contabili) può legittimamente essere valutata come indizio sfavorevole per l'imputato se non vi è spiegazione alternativa credibile
  • Le contestazioni sulle risultanze dei curatori fallimentari (quantificazione giacenze, svalutazioni) richiedono contestazioni specifiche in sede di merito; in Cassazione non si può ottenere la riconsiderazione del compendio probatorio se non adeguatamente dedotta
  • La pronuncia di inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso in Cassazione

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