Cassazione Penale, Sentenza n. 132/2025 del 03/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fiorillo impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/03/2023 (conferma della sentenza di primo grado per reato ex artt. 624 e 99, comma 4, c.p.), deducendo violazione degli artt. 429 e 601 c.p.p. per omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza di appello: nell'avviso era indicato come difensore di fiducia Raffaele Maietta anziché Marco Maietta, perciò il difensore effettivamente nominato non fu avvisato e non poté partecipare all'udienza; in udienza era invece presente un difensore d'ufficio. Si rileva che la Corte di appello ha poi riconosciuto l'errore e, con ordinanza del 25/06/2024, ha revocato la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza del 14/03/2023 e l'ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato: la Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 25/06/2024, ha dichiarato l'invalidità del giudizio di appello (per mancata notifica al difensore di fiducia), ha revocato la dichiarazione di irrevocabilità e l'ordine di esecuzione emesso, disponendo la trasmissione per incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. e la ripetizione del giudizio di appello una volta eseguita la regolare notifica al difensore di fiducia. Perciò la Cassazione non ha esaminato nel merito il motivo di cassazione perché il titolo era stato reso inefficace dalla revoca.
Norme richiamate
art. 624 c.p. e art. 99, comma 4, c.p. (reato contestato)
Indicano il reato e la causa di aumento di pena contestata in primo grado; nel provvedimento si limitano a definire il fatto oggetto del processo.
art. 429 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla nullità per omessa comunicazione dell'udienza di appello al difensore di fiducia; implica preclusioni procedurali quando non siano rispettati i requisiti di formazione del giudizio d'appello.
art. 601 c.p.p.
Richiamato in riferimento alla irregolare formazione del processo d'appello per mancato avviso al difensore di fiducia; la doglianza attiene all'omessa notifica dell'udienza di impugnazione.
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1 c.p.p. (nullità assolute)
Le Sezioni Unite richiamate hanno interpretato queste norme nel senso che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, integra nullità assoluta.
art. 97, comma 4, c.p.p.
Consente la sostituzione con difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia non è presente; tuttavia, secondo la giurisprudenza, la presenza del difensore d'ufficio non elimina la nullità se il difensore di fiducia non è stato regolarmente avvisato.
art. 670 c.p.p.
Regola l'incidente di esecuzione e la rimessione in termini; qui è stato richiamato per disporre la trasmissione degli atti alla Corte d'appello e la ripetizione del giudizio di appello dopo la regolare notifica al difensore di fiducia.
Cedu, art. 6, comma 3, lett. c)
Richiama il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la giurisprudenza nazionale interpreta la mancata attuazione di tale diritto come lesiva e potenzialmente fonte di nullità assoluta del giudizio.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Principio di diritto secondo cui l'omessa comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, determina nullità assoluta, non sanabile dalla presenza di un difensore d'ufficio.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 23609 del 10/06/2024
Decisione citata nella motivazione che ha spinto ad annullare senza rinvio un precedente provvedimento della Corte d'appello e ha portato alla rimessione degli atti per incidente di esecuzione.
Massime di principio
- Se il difensore di fiducia è tempestivamente nominato e non viene regolarmente avvisato della fissazione dell'udienza di appello, la mancanza di avviso integra una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria.
- La presenza in udienza di un difensore d'ufficio non sanifica automaticamente l'omesso avviso al difensore di fiducia; il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta (Cedu art. 6.3.c) è tutelato e la sua lesione può comportare invalidità del giudizio.
- Quando viene riconosciuta l'invalidità del giudizio di appello per vizi di notifica, la Corte di appello può revocare la dichiarazione di irrevocabilità e l'ordine di esecuzione; dopo la regolare notificazione al difensore di fiducia, il giudice di cognizione deve celebrare un nuovo giudizio di appello.
- In presenza di errori di notificazione o di indicazione del difensore, è opportuno utilizzare gli strumenti dell'incidente di esecuzione e della rimessione in termini per sospendere l'esecuzione e ottenere la ripetizione del giudizio, evitando l'esecuzione di provvedimenti eventualmente invalidi.
- Se, prima del giudizio di legittimità, il provvedimento impugnato è stato revocato o reso inefficace, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile perché il fatto impugnato non sussiste più nella forma precedente; tuttavia la revoca costituisce comunque una tutela effettiva per l'imputato.
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