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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2459/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di Cassazione lamentando: (1) motivazione per relationem, cioe' che l'ordinanza si sarebbe limitata a rinviare a un analogo provvedimento emesso in un procedimento parallelo (ordinanza n. 15692/2024), risultando quindi un "copia-incolla" e omettendo la valutazione delle doglianze; (2) errore di diritto e omissione di valutazione: dato che le due ordinanze erano identiche pur riguardando doglianze diverse, si chiedeva la caducazione del provvedimento viziato e la celebrazione di nuova udienza per rinnovare il giudizio originario. Il ricorso era proposto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. per errore materiale o di fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'ordinanza impugnata non era motivata per relationem ma conteneva una motivazione adeguata, rilevando che la richiesta di revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p. richiedeva il sindacato sulla "base legale" della misura preventiva, competenza del giudice della prevenzione ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011. Quanto al rimedio straordinario ex art. 625-bis, la Corte ha ricordato che esso e' rivolto a errori materiali o di fatto e non puo' essere usato per chiedere la rivalutazione di questioni di diritto, interpretazioni o doglianze non decisive o gia' sottoposte a vaglio implicito. Il ricorrente non ha indicato alcun errore materiale o di fatto riconoscibile. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario limitato ad errori materiali o di fatto; non utilizzabile per rimettere in discussione valutazioni giuridiche, interpretazioni del diritto o errori del giudice del merito che si aggrediscono con impugnazioni ordinarie.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma sulla revoca di sentenza definitiva contestata: la valutazione circa la perdurante 'base legale' della misura preventiva, quando rilevante, esula dalla competenza del giudice dell'esecuzione e attiene al giudice della prevenzione secondo la ricostruzione della Corte.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Attribuisce al giudice della prevenzione la competenza esclusiva a sindacare questioni attinenti alla base legale delle misure di prevenzione; il giudice dell'esecuzione non sarebbe competente a rivedere sotto quel profilo.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Definisce le categorie di pericolosita' (tra cui la pericolosita' generica, lett. b); la Corte ha osservato che il decreto originario era fondato su entrambe le fattispecie previste e non solo sulla pericolosita' generica.

  • art. 9, comma 2, L. 1423/1956

    Norma richiamata in relazione al fatto di reato contestato nella condanna cui si chiedeva revoca; citata come titolo della violazione che ha portato alla condanna di Pavia del 10/10/2006.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione della somma a favore della cassa delle ammende; applicata dalla Corte per sanzionare l'inammissibilita' del ricorso.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. e' riservato a errori materiali o di fatto chiaramente individuati; non serve a rimettere in discussione interpretazioni giuridiche o valutazioni fallaci del merito.
  • La mera identita' testuale di due provvedimenti ('copia-incolla') non prova di per se' l'inesistenza di motivazione: in presenza di fatti e questioni analoghe e' fisiologico che le motivazioni coincidano; la censura deve dimostrare una specifica carenza argomentativa o un errore materiale.
  • Se la questione prospettata riguarda la "base legale" di una misura di prevenzione, la competenza per la verifica puo' essere del giudice della prevenzione e non del giudice dell'esecuzione; occorre individuare l'organo competente prima di pretendere la rinnovazione del giudizio.
  • Per ottenere l'ammissione di un ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e' necessario indicare precisamente l'errore, con elementi probatori o di fatto che ne rendano chiara la natura materiale (es. refusi, date, nomi, atti omessi), evitando argomentazioni generiche o richieste di riconsiderazione di merito.
  • L'uso improprio di rimedi straordinari puo' comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.

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