Ordinanza n. 5/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto della Prefettura di Parma prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui si è fatto obbligo al ricorrente di consegnare tutte le armi e le munizioni di cui è in possesso al personale dell’Arma; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Parma recante l'obbligo di consegnare tutte le armi e munizioni detenute
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le ragioni sostanziali poste a fondamento dell'obbligo di consegna. Il TAR ha rilevato che non risultava recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito. Ha quindi disposto che il ricorrente precisi motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiorni la situazione della vicenda e comunichi e documenti eventuali fatti o atti sopravvenuti, segnalando anche l'eventuale necessità di attività istruttoria. Ha inoltre richiesto all'amministrazione di verificare la completezza della propria attività difensiva e di riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il ricorrente dovrà dichiarare e documentare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione, aggiornando la situazione della controversia; l'amministrazione dovrà completare, se necessario, la propria difesa e riferire sulle sopravvenienze rilevanti. Il giudice ha avvertito che la mancata ottemperanza agli incombenti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., come elemento dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse. In particolare, l'inerzia della parte ricorrente dopo un'ordinanza istruttoria finalizzata ad accertare la permanenza dell'interesse può condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese non sono state disciplinate nel testo dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
La mancata dimostrazione della permanenza dell'interesse alla decisione, anche desunta dal comportamento processuale della parte, può comportare la declaratoria di improcedibilità.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione, anche con riguardo alla permanenza dell'interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata unitamente al comportamento processuale della parte per desumere la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone i presupposti, consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, in una controversia amministrativa risalente, non risultino attività processuali recenti indicative della permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare l'attualità dell'interesse e le eventuali sopravvenienze.
- Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un'ordinanza istruttoria espressamente diretta ad accertare la permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può desumere da tale comportamento un implicito ma inequivoco disinteresse alla definizione del giudizio e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice, insieme al comportamento processuale delle parti, come elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse o della cessazione della materia del contendere.
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