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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/461

Regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/522 per includere la Banca d’Inghilterra e l’Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito tra i soggetti esentati dal MAR. La modifica è collegata alla Brexit e mira a evitare che, dal momento in cui il Regno Unito diventerà paese terzo e il regolamento (UE) n. 596/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito, tali organismi perdano automaticamente l’esenzione. La Commissione richiama inoltre il costante monitoraggio delle esenzioni con possibile riesame e aggiornamento della lista dei paesi terzi esentati.

Modifica l’elenco delle banche centrali e degli organismi pubblici di paesi terzi esentati dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), includendo la Banca d’Inghilterra e l’Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni, agli ordini e alle condotte connessi alla politica monetaria, ai cambi e alla gestione del debito pubblico che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, beneficiano di esenzione dall’ambito di applicazione del MAR. L’intervento riguarda in particolare le banche centrali e taluni organismi pubblici di paesi terzi elencati nel regolamento delegato (UE) 2016/522, con effetto specifico per la Banca d’Inghilterra e l’United Kingdom Debt Management Office dopo la cessazione di applicazione del MAR al Regno Unito. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 596/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito.

Modifica dell’elenco dei soggetti esentati dal MAR per le banche centrali e gli organismi pubblici di paesi terzi

Il regolamento delegato (UE) 2019/461 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per aggiornare l’elenco dei soggetti pubblici di paesi terzi esentati dall’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (MAR). La misura è adottata in vista del recesso del Regno Unito dall’Unione e mira a preservare l’esenzione per la Banca d’Inghilterra e l’Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito, coerentemente con l’articolo 6 del MAR.

Contesto normativo e base giuridica

Il regolamento richiama l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, che esclude dall’ambito del MAR le operazioni, gli ordini e le condotte poste in essere nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico da parte di Stati membri, membri del SEBC, ministeri, agenzie o veicoli di gestione del debito, nonché soggetti che agiscono per loro conto. L’articolo 6, paragrafo 5, consente di estendere tale esenzione a taluni organismi pubblici e banche centrali di paesi terzi. Il regolamento delegato (UE) 2016/522 contiene l’elenco di tali soggetti esentati, che viene aggiornato con il presente atto.

Motivazioni specifiche legate al Regno Unito

I considerando evidenziano che il Regno Unito ha notificato il recesso dall’Unione il 29 marzo 2017 ai sensi dell’articolo 50 TUE. In caso di applicazione dell’accordo di recesso, il MAR continuerebbe ad applicarsi nel periodo transitorio previsto dall’accordo; in mancanza di accordo, cesserebbe di applicarsi al Regno Unito secondo le regole del recesso. Senza un intervento di aggiornamento dell’elenco, la Banca d’Inghilterra e l’United Kingdom Debt Management Office non avrebbero più beneficiato dell’esenzione già prevista. La Commissione, sulla base di una relazione di valutazione del trattamento internazionale ricevuto da tali soggetti, conclude che è opportuno includerli nell’elenco dei soggetti esentati non appena il Regno Unito diventi un paese terzo.

Contenuto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/522. Il nuovo allegato conferma l’elenco di banche centrali e organismi pubblici di numerosi paesi terzi già esentati e aggiunge espressamente il Regno Unito con due soggetti:

  • Bank of England;
  • United Kingdom Debt Management Office.

Restano inclusi anche i soggetti di Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Messico, Singapore, Corea del Sud, Svizzera, Turchia e Stati Uniti d’America, come dettagliato nell’allegato.

Monitoraggio e riesame delle esenzioni

I considerando precisano che la Commissione continua a monitorare e valutare gli sviluppi legislativi e regolamentari dei paesi terzi interessati. L’elenco delle esenzioni può essere riesaminato e aggiornato in qualsiasi momento, anche con eventuale esclusione di taluni paesi terzi, alla luce di nuove informazioni o di cambiamenti nel trattamento riservato alle banche centrali e agli organismi pubblici.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 596/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei soggetti esentati

L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/522 con quello allegato al nuovo regolamento, aggiornando l’elenco delle banche centrali e degli organismi pubblici di paesi terzi esentati dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014.

Inclusione del Regno Unito nell’elenco

L’allegato include espressamente la Banca d’Inghilterra (Bank of England) e l’United Kingdom Debt Management Office, che beneficiano dell’esenzione una volta che il Regno Unito diventa paese terzo e cessa l’applicazione del MAR al e nel Regno Unito.

Base giuridica e finalità dell’esenzione

Il regolamento si fonda sull’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, che consente di estendere l’esenzione prevista per le attività di politica monetaria, dei cambi e di gestione del debito pubblico a taluni organismi pubblici e banche centrali di paesi terzi.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione decorre dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 596/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito.

Contenuto dell’allegato I

L’allegato elenca le banche centrali e gli organismi pubblici esentati di Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Messico, Singapore, Corea del Sud, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti d’America, specificando per ciascun Paese i soggetti beneficiari.

Come è indicizzato

Materieabusi di mercatomercati finanziaripolitica monetariagestione del debito pubblicorelazioni con paesi terzi

Testo integrale

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