Cassazione Civile, Ordinanza n. 33765/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda l'ICI dovuta per gli anni 2010 e 2011 su un immobile adibito a collegio universitario gestito da una fondazione. La fondazione sosteneva di essere ente senza scopo di lucro, con finalità didattiche, educative, formative e ricettive, e di beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciali. La CTR aveva invece ritenuto che l'attività fosse oggettivamente commerciale, valorizzando le tariffe applicate agli ospiti, ritenute elevate e sostanzialmente allineate o superiori ai prezzi di mercato, nonché la prevalenza del servizio di sistemazione alberghiera. Con il ricorso per cassazione la fondazione ha dedotto: 1) violazione della disciplina sull'esenzione ICI per gli enti non commerciali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le prestazioni di alloggio e vitto rese dai collegi universitari legalmente riconosciuti sono per legge attività non commerciali a tutti gli effetti tributari; 2) violazione della disciplina sull'esenzione per avere la CTR isolato un presunto servizio alberghiero senza considerare il complesso dell'attività educativo-formativa del collegio; 3) violazione della medesima normativa e omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato che l'attività ricettiva era inserita in un'attività complessa di contenuto educativo, formativo e culturale e non svolta in modo concorrenziale sul mercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure formulate come vizio di motivazione nella parte in cui non denunciavano l'omesso esame di un fatto storico, ma soltanto la mancata valutazione di norme e deduzioni difensive. Nel merito ha confermato l'impostazione della CTR: l'esenzione ICI per gli immobili degli enti non commerciali è subordinata sia al requisito soggettivo sia al requisito oggettivo, che deve essere verificato in concreto; il contribuente ha l'onere di provare che l'attività, pur rientrando tra quelle agevolate, non sia svolta con modalità commerciali. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che la struttura funzionava con caratteristiche alberghiere prevalenti e tariffe elevate, tali da integrare un'attività oggettivamente commerciale. La ricorrente non aveva efficacemente contrastato tale ratio decisoria, né aveva allegato elementi decisivi come la limitazione dell'utenza ai soli destinatari istituzionali o la discontinuità annuale del servizio. La Corte ha inoltre escluso la pertinenza della disciplina invocata sulla didattica svolta da filiazioni di università straniere. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive
L'esenzione ICI richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo; quest'ultimo va verificato in concreto e non sussiste se l'attività, pur formalmente rientrante tra quelle agevolate, è svolta con modalità commerciali.
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986
La norma rileva come parametro per individuare i soggetti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, cui l'art. 7 del d.lgs. 504/1992 rinvia per il requisito soggettivo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il vizio di cui al n. 5, come riformulato, attiene solo all'omesso esame di un fatto storico principale o secondario e non alla mancata valutazione di deduzioni difensive o norme invocate dalla parte.
art. 39 d.l. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006
La disciplina evolutiva dell'esenzione, richiamata dalla Corte, conferma che per gli anni in contestazione occorre verificare se l'attività non sia esclusivamente commerciale in concreto.
art. 91-bis d.l. n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012
La Corte lo richiama come intervento successivo nella materia, senza attribuirgli rilievo decisivo nella fattispecie, che resta regolata dalla disciplina applicabile ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti temporali.
Massime di principio
- L'esenzione ICI per gli enti non commerciali non dipende solo dalla natura soggettiva dell'ente, ma anche dall'effettivo modo di svolgimento dell'attività nell'immobile; il requisito oggettivo deve essere accertato in concreto.
- Per escludere la commercialità non basta l'etichetta formale dell'attività: occorre verificare tariffe, modalità di apertura, platea dei destinatari, comparazione con i prezzi di mercato e assenza di finalità lucrative.
- L'onere di provare i presupposti dell'esenzione incombe sul contribuente che la invoca.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera mancata valutazione di argomentazioni giuridiche o documenti, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Se il giudice di merito accerta che una struttura ricettiva opera con caratteristiche e tariffe da normale operatore di mercato, l'esenzione tributaria per attività ricettive o didattiche può essere negata anche se l'ente persegua finalità istituzionali o solidaristiche.
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