Sentenza n. 7419/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sull'istanza di conclusione del procedimento per la stipula del contratto di soggiorno a seguito dell'ingresso per lavoro subordinato e sulla diffida del 10 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione e la declaratoria dell'obbligo di provvedere espressamente in relazione al procedimento per la stipula del contratto di soggiorno. L'Amministrazione ha eccepito l'improcedibilità, deducendo di avere già definito negativamente il procedimento il 12 agosto 2024, con provvedimento notificato alle parti. Nel corso del giudizio è stato prodotto il provvedimento di revoca del nulla osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata in favore del ricorrente, comunicato il 28 ottobre 2024, per carenza dei requisiti di legge.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che, alla data di proposizione del ricorso, depositato l'8 febbraio 2026, non sussisteva l'inerzia dedotta. Il procedimento era infatti già stato definito negativamente dall'Amministrazione con la revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso, comunicati prima dell'instaurazione del giudizio. Ne conseguiva l'insussistenza di un obbligo di provvedere ancora in capo all'ufficio. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice con riferimento alla decisione adottata in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è inammissibile quando, prima della proposizione del ricorso, l'amministrazione abbia già concluso il procedimento con un provvedimento espresso, anche negativo, venendo meno l'inerzia dedotta.
- La produzione in giudizio di un provvedimento già adottato e comunicato prima dell'instaurazione del giudizio può dimostrare l'insussistenza originaria dell'obbligo di provvedere e comportare l'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio.
- L'azione contro il silenzio non può essere utilizzata per ottenere un nuovo provvedimento espresso quando il procedimento amministrativo sia stato già definito negativamente; in tal caso, la contestazione deve eventualmente rivolgersi contro il provvedimento conclusivo.
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