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Sentenza

Sentenza n. 5795/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e liquidato le spese del giudizio di primo grado in complessivi 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le appellanti, già vittoriose nel giudizio di primo grado quanto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, hanno impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta meramente simbolica e notevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Hanno dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l’inderogabilità dei minimi tariffari e richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Sono state inoltre dedotte violazioni dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 117 Cost., nonché un difetto assoluto di motivazione. In particolare, è stata contestata la motivazione del TAR, che aveva giustificato la liquidazione di soli 500 euro con il carattere seriale della controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha escluso che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, sussista un vincolo legale di inderogabilità dei minimi previsti dai decreti ministeriali sui parametri forensi. Tali parametri devono tuttavia essere utilizzati come criterio di riferimento e il giudice può discostarsene, anche significativamente, solo indicando le ragioni e i criteri della liquidazione. L’unico limite legale inderogabile è costituito dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare la serialità della controversia, senza motivare adeguatamente la quantificazione di 500 euro. La serialità non giustifica di per sé una riduzione delle spese e, nel caso di reiterata resistenza dell’amministrazione a pretese già riconosciute illegittimamente negate, può anzi rilevare in senso contrario. La liquidazione manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri, se non motivata, può inoltre compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale. Il Consiglio di Stato ha quindi proceduto direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese di primo grado, fissandole in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state compensate, in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda, che era stata formulata per un importo maggiore.

Norme richiamate

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    i valori medi di cui alle tabelle allegate [...] possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento

    I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione delle spese processuali, ma non prevedono minimi legalmente inderogabili dopo l’abrogazione delle tariffe professionali; lo scostamento rilevante deve essere motivato.

  • D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Ha aggiornato i parametri forensi del D.M. n. 55/2014; resta applicabile il principio secondo cui i parametri sono criteri di riferimento e il loro significativo scostamento richiede motivazione.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione

    Costituisce l’unico limite legale richiamato dal giudice alla discrezionalità nella liquidazione: non possono essere riconosciute somme simboliche o non consone al decoro professionale.

  • art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, facendo venir meno l’inderogabilità legale dei minimi tariffari.

  • art. 13 l. n. 247/2012

    Prevede la pattuizione del compenso professionale e, in mancanza di determinazione scritta, la liquidazione giudiziale secondo i parametri stabiliti con decreto ministeriale.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    La liquidazione manifestamente insufficiente e immotivata delle spese può incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 47 CDFUE

    Il principio di tutela giurisdizionale effettiva può essere compromesso da una liquidazione delle spese manifestamente inadeguata e priva di congrua motivazione.

  • art. 26 c.p.a.

    Disciplina la regolazione delle spese del giudizio amministrativo, rimessa al giudice nel rispetto dei criteri applicabili e della motivazione della liquidazione.

Massime di principio

  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali forensi non costituiscono minimi tariffari legalmente inderogabili; il giudice può discostarsene, anche in misura rilevante, purché esponga i criteri e le ragioni della liquidazione.
  • Quando il giudice condanna la parte soccombente alle spese, deve utilizzare i parametri ministeriali come criterio di riferimento e non può liquidare somme meramente simboliche o non conformi al decoro professionale, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali richiede una motivazione specifica; il mero richiamo al carattere seriale della controversia non è sufficiente a giustificare la riduzione.
  • La serialità del contenzioso non giustifica automaticamente la compensazione o la drastica riduzione delle spese e, quando l’amministrazione persista nel negare una posizione già riconosciuta illegittimamente lesa, può costituire elemento contrario alla riduzione, in rapporto ai doveri di leale collaborazione e all’effettività della tutela giurisdizionale.
  • In appello, quando la liquidazione delle spese di primo grado sia immotivata e manifestamente incongrua, il giudice può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa, senza necessità di rinviare la causa al primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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