Sentenza n. 2762/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento 1) della nota prot. -OMISSIS- del 19.11.2025, con cui il Comune di Torre del Greco respinto l'istanza di accesso inoltrata dall'odierna ricorrente in data 04.11.2025, avente ad oggetto i “documenti conservati da codesto Ente relativi agli incassi per la TARI/TARSU sulle aree destinate in concessione alla sosta (strisce blu) per il periodo dal 2009 al 2019 ed agli eventuali atti mediante i quali si è proceduto al recupero dell'imposta, qualora essa non sia stata spontaneamente versata”; 2) di ogni altro atto connesso, premesso e/o consequenziale; PER L'ACCERTAMENTO del diritto alla -OMISSIS- s.r.l. ad accedere ed estrarre copia alla documentazione richiesta con l'istanza del 04.11.2025; E PER LA CONDANNA della P.A. alla consegna dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai documenti relativi agli incassi TARI/TARSU sulle aree di sosta a pagamento nel periodo 2009-2019 e agli eventuali atti di recupero dell’imposta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, che dal 2020 gestisce il servizio di parcheggio comunale, aveva ricevuto avvisi di pagamento TARI per diverse annualità e aveva ottenuto l’accoglimento dei propri ricorsi dinanzi al giudice tributario. Per comprendere le ragioni di una successiva pretesa tributaria e predisporre le proprie difese, nonché per verificare un possibile trattamento più favorevole riservato a un’impresa concorrente, aveva chiesto al Comune documentazione sugli incassi TARI/TARSU relativi alle strisce blu dal 2009 al 2019 e sugli eventuali atti di recupero. Il Comune aveva negato l’accesso richiamando l’art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990, relativo ai procedimenti tributari, e l’art. 68, comma 1, d.P.R. 600/1973. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti l. 241/1990, sostenendo che l’esclusione dell’accesso avrebbe dovuto riguardare soltanto la fase istruttoria del procedimento tributario e non quella successiva al perfezionamento della pretesa fiscale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto all’interesse difensivo relativo alla corretta determinazione della pretesa tributaria, ha ritenuto che la società potesse soddisfarlo mediante la consultazione delle delibere comunali concernenti la determinazione dell’imposta. Quanto alla richiesta di verificare se il Comune avesse tempestivamente imposto il tributo nei confronti di tutti i soggetti obbligati nel periodo 2009-2019, il Collegio ha escluso la meritevolezza dell’interesse, poiché diretto a un controllo generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa, non tutelabile mediante accesso documentale, e perché la richiesta era massiva, priva di sufficiente specificità, sproporzionata e non coerente con l’interesse difensivo dichiarato. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
L’accesso documentale richiede un interesse concreto e specifico; non può essere utilizzato per svolgere un controllo generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa.
art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990
i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
La disposizione è richiamata quale base del diniego; il TAR fonda tuttavia il rigetto anche sull’assenza di un interesse tutelabile e sulla natura massiva e non specifica della richiesta.
art. 68, comma 1, d.P.R. 600/1973
Il Comune lo ha richiamato per sostenere che il diritto di esaminare gli atti tributari spetta al contribuente e agli altri soggetti qualificati dalla norma; la sentenza non sviluppa autonomamente un’interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- L’accesso documentale non può essere utilizzato per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato sulla correttezza o tempestività dell’imposizione tributaria nei confronti di una pluralità indeterminata di soggetti.
- L’interesse difensivo all’accesso deve essere concreto, specifico e coerente con la documentazione richiesta; una richiesta estesa a un vasto arco temporale e riferita indistintamente agli incassi e agli eventuali atti di recupero può essere respinta se massiva, sproporzionata e priva di adeguata specificità.
- Quando l’interesse del richiedente riguarda la verifica della corretta determinazione della propria pretesa tributaria, esso può essere soddisfatto mediante l’accesso agli atti normativi o generali che disciplinano la determinazione dell’imposta, senza necessità di ostendere la documentazione relativa alla posizione di tutti gli altri soggetti obbligati.
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