Cassazione Penale, Sentenza n. 11245/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte di Appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni, l'aveva dichiarata colpevole, quale amministratrice di fatto della società Metalmeccanica Pievese s.r.l. (fallita), di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capi A e B) e di aver ritardato il fallimento (capo C). In appello il capo C era stato dichiarato estinto per prescrizione e per i residui reati era stata rideterminata la pena in anni tre di reclusione e le pene accessorie fallimentari in anni quattro. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 238 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello fatto riferimento, secondo la difesa, a elementi già valutati in un giudizio a carico di coimputati e a una sentenza passata in giudicato non formalmente acquisita; (2) travisamento della prova in relazione al ruolo di amministratrice di fatto, contestando la valutazione delle dichiarazioni del curatore e della madre dell'imputata; (3) contraddittorietà della motivazione sulla valutazione di attendibilità dei testi (Balducci e Casucci) rispetto ad altri testi che non avrebbero confermato il ruolo gestorio della ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte di appello non si era fondata su una sentenza irrevocabile non acquisita, ma sugli elementi fattuali già valutati dal Tribunale e dalle dichiarazioni del curatore, dei dipendenti e del commercialista. Gli altri due motivi sono stati considerati come mera richiesta di riconsiderazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e quindi inammissibili alla luce della coerenza motivazionale e della c.d. "doppia conforme" (valutazione uniforme nei due gradi). Per legge è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende. Conseguentemente la sentenza di merito (condanna con estinzione per prescrizione del capo C e pene così rideterminate) resta confermata.
Norme richiamate
art. 238 cod. proc. pen.
La norma è richiamata dalla difesa per censurare l'uso, in appello, di elementi ricavati da un giudizio a carico di terzi; la Corte però ha ritenuto che non vi sia stato uso di una sentenza irrevocabile non acquisita, bensì valutazione di elementi fattuali già presenti nel processo.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Richiamata nella memoria difensiva: la difesa sottolinea che la sentenza dei coimputati non risultava formalmente acquisita ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto irrilevante perché si è basata su prove e dichiarazioni presenti nel processo.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ricorda il limite della valutazione in sede di legittimità: la censura per travisamento della prova è ammissibile solo se fondata su specifici vizi della motivazione, non su una generica richiesta di riconsiderazione del compendio probatorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata per motivare la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato per colpa.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e non della rivalutazione del compendio probatorio: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non indicano specifici e circostanziati vizi motivazionali.
- Quando le stesse conclusioni sono state raggiunte in entrambi i gradi di merito (c.d. "doppia conforme"), la soglia per far valere in cassazione un travisamento della prova è molto alta: occorre dimostrare la pretermissione di temi probatori decisivi o un manifesto travisamento in entrambi i gradi.
- L'uso, in sede di merito, di elementi fattuali desunti da atti o dichiarazioni presenti nel processo non equivale necessariamente a una violazione della norma che vieta di fondarsi su sentenze di terzi non acquisite; è determinante verificare se la decisione si fonda su prove acquisite nel procedimento.
- Le censure generiche sulla attendibilità dei testi (contrapporre testimonianze divergenti) senza indicare errori logici o contraddizioni nella motivazione difficilmente superano il filtro di ammissibilità in Cassazione.
- In sede di impugnazione è utile indicare chiaramente quali passaggi motivazionali si ritengono illogici, contraddittori o omissivi e segnalare specifici mezzi di prova decisivi trascurati, al fine di rendere ammissibile un controllo di legittimità sulla motivazione.
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