Cassazione Penale, Sentenza n. 37428/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) censura per la configurazione del reato di evasione dagli arresti domiciliari, con la tesi che la deviazione dal percorso autorizzato non avrebbe inciso significativamente sul controllo; 2) censura dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (esposizione alla pubblica fede) per un tentativo di furto incompiuto su autovettura, sostenendo che non sarebbe stata verificata l'esistenza di esigenze che avessero impedito alla vittima di portare via gli oggetti; 3) doglianza sulla determinazione della pena per il concorso di aggravanti e la recidiva, con la prospettazione di un rapporto di specialità tra le norme richiamate (art. 63/4 c.p. e art. 625/2 c.p.); 4) vizio di motivazione nella determinazione della pena per il tentativo (mancata/corretta applicazione della diminuzione per il tentativo). Inoltre la difesa ha richiamato la modifica normativa (c.d. riforma Cartabia) relativa alla procedibilità del tentato furto e la questione della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare ha ritenuto: (1) corretta la qualificazione della condotta come evasione perché l'imputato, autorizzato ad uscire in una fascia oraria per motivi terapeutici, si sarebbe allontanato dal percorso autorizzato per commettere il furto tentato; (2) legittima l'applicazione dell'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p. rispetto agli oggetti lasciati nell'auto parcheggiata, conformemente alla giurisprudenza di legittimità; (3) infondate le censure sulla dinamica del concorso di aggravanti e sull'operazione di aumento per recidiva, avendo il giudice di merito correttamente applicato le regole di valutazione e il principio moderatore dell'art. 63/4 c.p.; (4) corretta la determinazione della pena nel caso di reato tentato, essendosi i giudici attenuti ai metodi ammessi dalla giurisprudenza (metodo sintetico) e motivando la scelta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La questione della querela per il tentato furto è stata ritenuta irrilevante alla luce dell'inammissibilità del ricorso e delle modifiche legislative intervenute.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma relativa al furto; utilizzata come riferimento per la fattispecie di tentato furto pluriaggravato. La Corte ha ritenuto applicabili le aggravanti previste per il furto tentato sull'autovettura.
art. 625 cod. pen., comma 1, n.4 e n.7
art. 625, comma 1, numeri 4 e 7 cod. pen.
Le aggravanti previste per il furto (tra cui l'aver commesso il fatto con violenza sulle cose o l'aver sottratto beni esposti alla pubblica fede) sono state ritenute sussistenti: in particolare la Corte ha confermato che beni lasciati in un'autovettura parcheggiata possono essere considerati esposti alla pubblica fede per necessità o consuetudine.
art. 625 cod. pen., comma 2
art. 625, comma 2 cod. pen.
La norma che disciplina la commisurazione della pena per il furto pluriaggravato regola la comminatoria in caso di concorso di aggravanti; la Corte richiama l'orientamento secondo cui la pena edittale prevista è la stessa anche se concorrono diverse aggravanti, confutando l'idea che ogni aggravante comporti un autonomo aumento sanzionatorio cumulabile indiscriminatamente.
art. 63 cod. pen., comma 4
art. 63, comma 4 cod. pen.
Principio moderatore degli aumenti di pena (recidiva etc.): la Corte ha ritenuto corretto l'aumento di un terzo per la recidiva applicato sulla pena determinata secondo le regole del furto pluriaggravato, escludendo cumulazioni illegittime di più aumenti.
art. 15 cod. pen.
Richiamata dalla difesa nel quadro della discussione sulla specialità/concursionalità delle norme; la Corte ha affrontato la questione richiamando la giurisprudenza interpretativa del concorso di circostanze aggravanti.
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-ter
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Norma procedurale richiamata nella requisitoria scritta del Procuratore generale; menzionata nel procedimento ma non centrale ai profili di diritto sostanziale decisi.
normativa nota come riforma Cartabia
Modifiche normative successive alla vicenda sostengono che il tentato furto può essere divenuto perseguibile a querela; la Corte ha però ritenuto la questione irrilevante a causa dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione e per la giurisprudenza che disciplina i processi pendenti dopo modifiche di perseguibilità.
Massime di principio
- La mera deviazione dal percorso autorizzato nell'ambito degli arresti domiciliari non costituisce automaticamente evasione: occorre valutare se la condotta abbia inciso strutturalmente sulla possibilità di controllo da parte dell'autorità; se la deviazione è finalizzata alla commissione di un reato, integra invece l'evasione.
- Beni lasciati in un'autovettura parcheggiata possono essere considerati esposti alla pubblica fede per necessità o consuetudine, giustificando l'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p., anche se si tratta di oggetti temporaneamente riposti nell'abitacolo.
- Nel concorso di aggravanti va applicata la regola di determinazione della pena prevista dall'art. 625 comma 2 c.p. e il principio moderatore dell'art. 63/4 c.p.: non sono ammissibili cumul di aumenti indotti da una lettura automatica di ogni aggravante come autonoma causa di aumento.
- Per la quantificazione della pena nel reato tentato sono ammessi sia il metodo diretto (metodo sintetico) sia il metodo bifasico; il giudice di merito deve motivare la scelta ma la misura inflitta rientra largamente nella discrezionalità e difficilmente è sindacabile in Cassazione se congrua e adeguatamente motivata.
- Quando la decisione di merito poggia su una ricostruzione fattuale coerente e non manifestamente illogica, le censure che impugnano la valutazione probatoria senza specifiche argomentazioni risultano inammissibili: è essenziale contestare in modo specifico e motivato i passaggi decisionali che si intendono impugnare.
- Le modifiche normative intervenute (es. modifiche sulla procedibilità) possono incidere sulla rilevanza di alcune questioni, ma la loro incidenza può risultare irrilevante se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni procedurali o di merito.
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