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Sentenza

Sentenza n. 283/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza - delle seguenti Sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nell'ordine: - sentenza n. 19/2025 pubbl. il 09/01/2025, RG n. 1719/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Tommaso Maria GUALANO; - sentenza n. Sentenza n. 1392/2024 pubbl. il 12/12/2024 RG n. 1812/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida DAVIA, notifica il 10 gennaio 2025; - sentenza n. 1248/2024 pubbl. il 21/11/2024 RG n. 1464/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Tommaso Maria GUALANO; - sentenza n. 1411/2024 pubbl. il 13/12/2024 RG n. 2036/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida DAVIA; - sentenza n. 101/2025, pubbl. il 22/01/2025 RG n. 2294/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida DAVIA; - sentenza n. 416/2025, pubbl. il 27/03/2025 RG n. 2410/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Tommaso Maria GUALANO; - sentenza n. 275/2025, r.g. 2006/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Carlotta CONSANI; - sentenza n. 74/2025 pubbl. il 17/01/2025, r.g. 1856/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Carlotta CONSANI; entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine.

Giustizia amministrativa202503053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di otto sentenze definitive del giudice ordinario recanti la condanna del Ministero al pagamento di complessivi euro 5.714,72 per spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate in otto sentenze definitive del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, non impugnate e notificate al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha cumulato le domande di esecuzione relative alle diverse sentenze, aventi analogo contenuto, nei confronti della stessa amministrazione e a beneficio dello stesso soggetto. Il Ministero si è costituito con un atto di mero stile, senza contestare l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le sentenze del Tribunale di Firenze, essendo definitive e non più impugnabili, costituissero titoli esecutivi suscettibili di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e che fosse decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre ritenuto ammissibile il cumulo delle azioni di ottemperanza, poiché i titoli avevano contenuto analogo, riguardavano la medesima amministrazione e lo stesso creditore, senza creare confusione nella decisione e consentendo di evitare la proliferazione non necessaria dei procedimenti. Ha dichiarato l'obbligo dell'ufficio ministeriale competente di liquidare e pagare euro 5.714,72 entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli ulteriori sessanta giorni e senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze definitive del giudice ordinario, comprese quelle di condanna al pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Le certificazioni attestanti la definitività e la non impugnabilità delle sentenze del giudice ordinario sono state ritenute idonee a comprovare i presupposti documentali del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di centoventi giorni

    Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire in ottemperanza nei confronti dell'amministrazione rimasta inadempiente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione di sentenze definitive del giudice ordinario che condannino una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, purché il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
  • È ammissibile il cumulo, in un unico giudizio di ottemperanza, delle domande relative a più sentenze definitive aventi contenuto analogo, emesse nei confronti della stessa amministrazione e a favore dello stesso creditore, quando il cumulo non determini confusione nella decisione e consenta di evitare la proliferazione non necessaria dei procedimenti.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziario, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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