Cassazione Penale, Ordinanza n. 40357/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza di patteggiamento con motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava una sentenza di applicazione della pena resa dal GIP del Tribunale di Taranto. Dal testo emerge che il ricorso non riguardava l'espressione della volontà dell'imputata, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena, ma censurava l'illogicità della motivazione e l'eccessività della pena applicata, pena che la Corte qualifica come non illegale.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
i pubblici ministeri e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Nel ricorso avverso sentenza di applicazione della pena sono deducibili solo i motivi tassativamente indicati dalla norma; sono quindi inammissibili censure sull'illogicità della motivazione e sull'eccessività di una pena non illegale.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La censura sulla motivazione della sentenza di patteggiamento non è consentita se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge, come difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica o illegalità della pena.
- L'eccessività della pena non integra di per sé motivo di ricorso se la pena applicata non è illegale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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