Sentenza n. 12318/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 101/19/Cons, recante “Approvazione, per l’anno 2018, dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e delle condizioni tecniche e procedurali dell’offerta di riferimento di Telecom Italia, relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata”, pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 2 agosto 2019, non notificata e di ogni atto al predetto antecedente, conseguente, presupposto o connesso, con particolare riguardo, ove occorrer possa alla delibera 61/19/Cons, di consultazione pubblica, nonché alle delibere 425/16/Cons; 179/10/Cons e 180/10/Cons, qualora possano essere intesi come atti presupposti tali da legittimare i prezzi che si contestano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCOM n. 101/19/CONS, relativa all’approvazione per il 2018 dell’offerta di riferimento dell’operatore incumbent per servizi di raccolta e terminazione delle chiamate su rete fissa e servizi trasmissivi a capacità dedicata, con particolare riguardo ai prezzi dei kit reverse, dei kit di interconnessione TDM e del servizio di fatturazione conto terzi
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha dedotto quattro gruppi di censure. In primo luogo ha contestato, quanto ai kit reverse, il passaggio da un modello bottom-up/BU-LRIC a un modello top-down fondato sui dati contabili CORE 2016 dell’operatore incumbent, lamentando violazione dell’orientamento al costo effettivo ed efficiente, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, violazione della prevedibilità regolamentare e dei diritti partecipativi. Ha inoltre sostenuto che, in ragione della transizione dalla tecnologia TDM alla tecnologia VoIP/IP, dovessero essere considerati essenzialmente i costi della tecnologia più moderna, con azzeramento o forte riduzione dei costi TDM, e ha contestato il prezzo approvato per il kit reverse e il mark-up del 3,5% per costi commerciali e gestionali. In secondo luogo ha contestato il prezzo dei kit di interconnessione diretta TDM, sostenendo che l’Autorità avrebbe dovuto ricalcolare il CAPEX efficiente, considerare gli apparati ormai quasi integralmente ammortizzati e includere soltanto i costi operativi, di sostituzione e la residua remunerazione del capitale. È stato inoltre invocato un benchmark internazionale, in particolare riferito al Belgio, quale parametro per dimostrare l’eccessività del canone italiano. In terzo luogo, con riferimento al servizio di fatturazione conto terzi per numerazioni non geografiche, è stato contestato l’aumento tariffario del 13,7% rispetto all’anno precedente, deducendo l’irragionevolezza dell’incremento a fronte della riduzione dei volumi e l’inclusione di costi, soprattutto per la gestione delle frodi retail, ritenuti inefficienti. L’Autorità e l’operatore incumbent hanno difeso la legittimità della delibera, la coerenza del modello top-down con il quadro regolatorio e l’ampia discrezionalità tecnica dell’Autorità.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto ai kit reverse, la verificazione ha ritenuto legittima e coerente con il quadro europeo e nazionale la scelta dell’AGCOM di utilizzare un modello top-down basato sui costi effettivi verificati nella contabilità CORE, purché depurati dalle inefficienze. È stata ritenuta ragionevole anche la tariffa unica per le tecnologie TDM e VoIP/IP, poiché nel 2018 le due tecnologie convivevano e l’azzeramento dei costi TDM avrebbe potuto disincentivare la migrazione degli operatori verso l’interconnessione IP. Il mark-up del 3,5% è stato giudicato giustificato, anche perché il servizio di transito non era più regolato e i rischi di duplicazione dei costi risultavano sostanzialmente trascurabili. Le analisi della ricorrente sulla sovrastima dei costi TDM non hanno dimostrato l’illegittimità della tariffa: il valore contabile ricadeva nel range dei costi ritenuti ammissibili, pur potendo sussistere un margine teorico di efficientamento. Quanto ai kit TDM, il canone approvato per il 2018, pur confermando quello dell’anno precedente, risultava inferiore di circa il 4% ai costi certificati nella CORE 2016; non era quindi giustificata un’ulteriore riduzione. Il meccanismo di migrazione amministrativa già introdotto dall’Autorità era idoneo a neutralizzare l’eventuale incentivo dell’incumbent a ritardare lo switch-off, ponendo a suo carico i costi dei ritardi imputabili. Il benchmark internazionale è stato ritenuto non dirimente per l’elevata eterogeneità dei modelli tecnologici e regolatori dei diversi Paesi e per l’insufficiente comparabilità del caso belga. È stata inoltre respinta la tesi del totale ammortamento degli apparati, poiché la contabilità CORE imponeva una valutazione analitica di vita utile, valore residuo e piani di ammortamento. Quanto alla fatturazione conto terzi, la verificazione ha evidenziato che, applicando retroattivamente l’efficientamento dei costi 2017 successivamente riconosciuto dall’Autorità, il prezzo teorico sarebbe stato pari a 1,073 eurocent/chiamata, anziché 1,098. Tuttavia, lo scostamento del 2%, corrispondente a circa 50.000 euro annui sull’intero mercato, è stato ritenuto fisiologico e non sufficiente a integrare una macroscopica irragionevolezza o abnormità. Il controllo di legittimità deve inoltre essere svolto sulla base delle conoscenze e dei dati disponibili al momento dell’adozione dell’atto, non alla luce di dati e valutazioni sopravvenuti. L’eventuale annullamento sarebbe stato sproporzionato e antieconomico rispetto al beneficio marginale conseguibile. Le spese di lite sono state compensate; le spese della verificazione, liquidate in 17.400 euro oltre oneri di legge e al netto degli acconti, sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
artt. 3, 11, 13, 46, 47 e 50 d.lgs. 259/2003
Costituiscono il quadro normativo invocato per sostenere gli obblighi regolatori dell’AGCOM, compreso l’orientamento dei prezzi ai costi effettivi ed efficienti e la promozione della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche.
art. 50 d.lgs. 259/2003
Il principio dell’orientamento dei prezzi al costo non impone uno specifico modello economico, consentendo all’autorità regolatrice di adottare un approccio top-down fondato sui costi contabili, purché siano considerate e, ove necessario, rimosse le inefficienze.
Delibera AGCOM n. 425/16/CONS
È richiamata per il venir meno della regolazione del servizio di transito, circostanza che ha giustificato la considerazione separata dei costi commerciali del kit reverse e il relativo mark-up.
Delibera AGCOM n. 52/15/CIR
Ha introdotto il meccanismo di migrazione amministrativa, mediante il quale i costi di mantenimento dei kit TDM sono progressivamente ridotti fino ad annullarsi quando i ritardi nella migrazione IP sono imputabili all’incumbent.
Delibera AGCOM n. 329/20/CIR
È stata adottata successivamente alla delibera impugnata e ha ricalcolato, anche mediante efficientamento dei costi 2017, il prezzo del servizio di fatturazione conto terzi; tali dati sopravvenuti non rendono illegittima ex tunc la delibera impugnata.
Massime di principio
- Nell’esercizio della regolazione economica dei servizi di comunicazione elettronica, il principio di orientamento dei prezzi ai costi effettivi ed efficienti non impone l’adozione di un modello bottom-up o di un modello top-down determinato, purché la metodologia prescelta sia coerente con il quadro regolatorio, utilizzi dati verificabili e consenta di espungere le inefficienze dell’impresa regolata.
- In un mercato nel quale tecnologie meno efficienti e tecnologie più moderne coesistono durante una fase di transizione, è legittimo determinare una tariffa unitaria che tenga conto dei costi di entrambe, quando l’azzeramento dei costi della tecnologia obsolescente rischierebbe di trasferire indebitamente gli oneri sugli altri operatori o di disincentivare la migrazione tecnologica.
- Nel sindacato sulle valutazioni tecnico-economiche dell’autorità di regolazione, la mera individuazione di uno scostamento contabile marginale rispetto a un modello teorico più efficiente non comporta l’illegittimità dell’atto: occorre una macroscopica irragionevolezza, abnormità o inattendibilità della metodologia o del risultato.
- La legittimità di un provvedimento regolatorio deve essere valutata ex ante, in rapporto alle conoscenze, ai dati contabili e agli strumenti istruttori disponibili al momento della sua adozione; dati e valutazioni sopravvenuti non determinano, da soli, l’illegittimità originaria dell’atto.
- Un benchmark internazionale può orientare la valutazione del costo efficiente soltanto se i Paesi comparati presentano sufficiente omogeneità tecnologica, economica e regolatoria; un insieme eterogeneo e caratterizzato da elevata dispersione dei dati non è idoneo a imporre la rideterminazione della tariffa nazionale.
- La caducazione di un atto tariffario non è giustificata quando l’eventuale scostamento accertato produce un beneficio economico marginale e l’annullamento determinerebbe oneri amministrativi di ricalcolo e rifatturazione sproporzionati rispetto al risultato conseguibile, purché la tariffa resti nel perimetro della ragionevolezza regolatoria.
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