Sentenza n. 14284/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del provvedimento/documento di valutazione, di estremi non conosciuti di non ammissione alla classe -OMISSIS- del liceo dell’alunno -OMISSIS- (a.s. 2025/2026); del verbale di scrutinio finale del 6 settembre 2025, nella parte in cui dispone la non promozione dell’alunno di estremi non conosciuti; ove occorra, della pagella scolastica/nota di esito negativo pubblicata in pari data di estremi non conosciuti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti delle prove di recupero del debito formativo in matematica sostenute a settembre 2025 e ogni relazione o verbale riferito allo scrutinio conclusivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla classe successiva e verbale di scrutinio finale relativo alla non promozione, conseguenti alla prova di recupero del debito formativo in matematica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, studente di un liceo statale con disturbi specifici dell'apprendimento formalmente certificati, era destinatario di un Piano Didattico Personalizzato predisposto e condiviso dalla famiglia e dagli specialisti. La parte ricorrente ha dedotto che, durante l'anno scolastico, il piano fosse stato attuato solo parzialmente, soprattutto quanto alla personalizzazione qualitativa delle verifiche nelle materie critiche. In matematica, in particolare, l'adattamento delle prove si sarebbe limitato alla riduzione o semplificazione degli esercizi, senza una rimodulazione conforme al PDP. Dopo l'insufficienza riportata allo scrutinio di giugno 2025 e il conseguente debito formativo, il minore sosteneva la prova di recupero di settembre, all'esito della quale veniva dichiarato non ammesso alla classe successiva e costretto a ripetere la classe. Sono stati dedotti: violazione dei criteri stabiliti per la prova di recupero e degli artt. 34 e 97 Cost., della legge n. 241/1990 e della normativa sui DSA; mancata effettiva attuazione del PDP, con difetto di istruttoria e motivazione; eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento e contraddittorietà rispetto al complessivo andamento scolastico; violazione della disciplina sull'accesso documentale e del principio di trasparenza, con lesione del diritto di difesa e richiesta di esibizione degli atti. La parte ricorrente ha inoltre proposto domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della dichiarazione resa dalla difesa della parte ricorrente in udienza secondo cui il minore aveva superato la classe interessata. La sopravvenuta promozione ha fatto venir meno l'interesse concreto alla decisione sull'annullamento degli atti di non ammissione. Il Collegio non ha quindi deciso nel merito le censure relative alla mancata attuazione del PDP, alla prova di recupero, alla motivazione, all'istruttoria e all'accesso. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, secondo il criterio della soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, oltre al contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. In precedenza, la tutela cautelare era stata concessa, anche in via monocratica, rilevando la mancata adozione delle misure dispensative, degli strumenti compensativi e dei tempi aggiuntivi previsti dal PDP, con ammissione con riserva alla classe successiva.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base per l'accoglimento della misura cautelare monocratica.
art. 64 c.p.a.
È stato invocato per ottenere un ordine di esibizione della documentazione scolastica.
legge 170/2010
È stata richiamata quale disciplina di tutela degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e degli strumenti didattici correlati.
d.m. 5669/2011
È stato richiamato tra le fonti sulla tutela didattica degli studenti con DSA e sull'attuazione del PDP.
d.lgs. 62/2017
È stato richiamato in relazione alla valutazione e agli esiti scolastici.
artt. 22 e 25 l. 241/1990
Sono stati invocati per contestare il mancato tempestivo accesso agli atti e la lesione del diritto di difesa.
artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati quale base per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È stato richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto la non ammissione di uno studente alla classe successiva, lo studente supera successivamente la classe interessata, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti di non ammissione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La dichiarazione di cessata materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante valutazione della parte cui sarebbe verosimilmente imputabile l'esito della controversia alla luce degli elementi già acquisiti.
- In presenza di un Piano Didattico Personalizzato per uno studente con disturbi specifici dell'apprendimento, la mancata adozione delle misure dispensative, degli strumenti compensativi e dei tempi aggiuntivi previsti dal piano può assumere rilievo cautelare ai fini dell'ammissione con riserva alla classe successiva.
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