Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28745/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma aveva rideterminato la pena, confermando nel resto la decisione di primo grado di responsabilità dell'imputato per i reati di lesioni stradali gravi o gravissime e fuga/omissione di soccorso conseguenti a sinistro stradale. L'imputato aveva definito il processo con concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di impugnazione. Nel ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e del corrispondente vizio processuale, sostenendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e comunque generico, osservando che, nel giudizio di legittimità avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, oltre all'eventuale illegalità della pena; restano invece precluse le doglianze su motivi rinunciati e sulla qualificazione giuridica del fatto. Inoltre il ricorso si limitava ad affermare l'erronea qualificazione senza alcuna specifica illustrazione argomentativa.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della responsabilità confermata in appello; il testo la indica come reato presupposto della condanna, in relazione a fatti di circolazione stradale.

  • art. 189, comma 7, cod. strada

    Norma incriminatrice richiamata come ulteriore titolo di responsabilità per la mancata osservanza degli obblighi conseguenti al sinistro stradale.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    È la norma processuale invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    È la disposizione richiamata dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità del controllo di legittimità sulla sentenza resa all'esito del concordato, ma la Corte ne delimita l'ambito nei casi di concordato ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato sui motivi di appello; la Corte afferma che, una volta aderito a tale rito, restano deducibili in cassazione solo vizi attinenti alla volontà, al consenso del P.G., alla difformità della pronuncia o all'illegalità della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama il principio secondo cui, nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se i motivi sono stati rinunciati.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. non possono essere riproposte doglianze riferite a motivi di appello rinunciati, salvo che si deduca un vizio relativo alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale, alla difformità della decisione rispetto all'accordo o all'irrogazione di una pena illegale.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è preclusa quando la sentenza impugnata deriva da un concordato sui motivi di appello, poiché l'accordo sui punti concordati comporta la rinuncia a dedurre in cassazione ogni diversa doglianza, anche se rilevabile d'ufficio.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica e argomentata critica alla decisione impugnata; una mera allegazione apodittica di "erronea qualificazione giuridica" è generica e non consente il vaglio di legittimità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue ex art. 616 c.p.p., salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.