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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25228/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto dal difensore dell'imputato (avv. Alessandro Melano) con due censure: 1) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., si chedeva la riclassificazione del fatto da furto consumato a tentato, sostenendo che gli addetti alla vigilanza avevano la concreta possibilità di intervenire prima del superamento della barriera casse e che la scelta di fermare il ricorrente dopo non può incidere sulla qualificazione della fattispecie; 2) si deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (Prevete, n. 52117/2014), ha stabilito che, quando la refurtiva è ancora nella sfera di vigilanza e controllo del soggetto offeso e gli addetti hanno la concreta possibilità di intervenire 'in continenti', il delitto non si considera consumato ma rimane al livello di tentativo, cioè manca la piena, autonoma ed effettiva disponibilità (signoria) del bene da parte dell'agente. Pertanto il fatto è stato riqualificato come tentativo di furto aggravato. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito sul riconoscimento della recidiva infraquinquennale. Conseguenza pratica: annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sulla pena.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato come disposizione procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui utilizzato per censurare la qualificazione giuridica (omessa qualificazione del tentativo).

  • Sentenza Sezioni Unite Prevete, n. 52117/2014

    In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo".

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la consumazione del furto richiede la 'signoria' effettiva e autonoma sul bene; se la vigilanza del soggetto passivo è attuale e immanente e vi è possibilità di intervento immediato, l'azione resta tentata anche se l'agente oltrepassa le casse.

  • Disciplina della recidiva (criteri applicativi di fatto richiamati)

    La Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito che aveva accertato la recidiva specifica infraquinquennale basata sulla reiterazione di reati contro il patrimonio e sulla persistenza della spinta criminosa; la motivazione resa dal giudice di merito è stata considerata logica e non contraddittoria.

Massime di principio

  • Nel furto in supermercato la semplice fuoriuscita oltre la barriera casse non determina di per sé la consumazione: occorre valutare se la refurtiva sia già uscita dalla sfera di vigilanza del soggetto offeso e se l'agente abbia acquisito la piena e autonoma disponibilità della cosa (signoria).
  • Se gli addetti alla vigilanza o la persona offesa hanno la concreta possibilità di intervenire 'in continenti' e la scelta di non intervenire è loro, la condotta dell'agente può essere qualificata come tentativo anche se l'agente oltrepassa le casse.
  • La qualificazione come tentativo vs consumazione si basa sul criterio dell'offensività: si valuta la reale compromissione dell'interesse tutelato (la detenzione effettiva e definitiva del bene da parte dell'agente).
  • Le doglianze sulla recidiva devono essere articolate e specifiche: una motivazione del giudice di merito che documenta la reiterazione infraquinquennale e la persistenza della spinta criminosa è sufficiente, mentre richieste generiche di riconsiderazione sono inammissibili in cassazione.
  • La riqualificazione della fattispecie in sede di Cassazione può comportare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per la determinazione della pena, senza automaticamente assolvere o rimettere totalmente la valutazione dei fatti.

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