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Sentenza

Sentenza n. 1678/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1606/24 pubblicata in data 27/11/2024.

Giustizia amministrativa202600460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1606/2024, passata in giudicato, con riferimento alle spese legali liquidate in favore del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 1606/2024, pubblicata il 27 novembre 2024 e passata in giudicato, nella parte relativa alle spese legali liquidate in suo favore. Ha dedotto la perdurante inadempienza del Ministero, dopo la notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha inoltre chiesto una somma ulteriore a titolo di penalità di mora.

La decisione

Il ricorso è accolto in parte. Accertata la perdurante inadempienza e la definitività della sentenza da eseguire, il TAR ordina al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese del giudizio di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un funzionario da lui delegato, con ulteriori 60 giorni per provvedere. È respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta iniqua in considerazione dell'importo e del titolo. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in 600 euro, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inadempienza rispetto a una sentenza passata in giudicato, il giudice ordina all'amministrazione di eseguirne le statuizioni e può nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine di esecuzione delle statuizioni dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento entro il termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora può essere negata quando, considerate le caratteristiche dell'importo e del titolo, la sua applicazione risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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