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Legge

L.R. FVG 17/2009

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 17/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regola, nel Friuli Venezia Giulia, beni, concessioni, canoni, sdemanializzazione, alienazione e sanzioni del demanio idrico regionale, oltre al conferimento di funzioni a enti locali, Province, Comuni e Comunità di montagna. Sono previsti numerosi regimi speciali e transitori per specifiche occupazioni, attività agricole, manifestazioni e attraversamenti.

Disciplina delle concessioni e delle funzioni sul demanio idrico regionale del Friuli Venezia Giulia

Disciplina delle concessioni e delle funzioni sul demanio idrico regionale

La legge detta la disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni relative ai beni del demanio idrico regionale del Friuli Venezia Giulia, includendo canoni, sdemanializzazione, alienazione, sanzioni e riparto di funzioni tra Regione ed enti locali. Il provvedimento si applica ai beni del demanio idrico regionale e, per gli aspetti previsti, ai beni del demanio statale trasferiti alla Regione.

Finalità e ambito di applicazione

La normativa mira a conservare e tutelare le aree del demanio idrico come bene fondamentale, consentendone la fruizione sociale e privata nel rispetto degli interessi ambientali e paesaggistici. Rientrano nella disciplina le funzioni trasferite dallo Stato, con esclusione delle concessioni di derivazione d’acqua e di estrazione di materiale litoide.

Beni del demanio idrico regionale e acquisizioni

Sono qualificati come beni del demanio idrico regionale fiumi, torrenti, rogge, fossati, laghi, alvei, pertinenze e opere idrauliche trasferite alla Regione, nonché i beni acquisiti secondo le procedure previste dalla legge. I beni sono iscritti negli archivi catastali e nel registro regionale dei beni demaniali. I beni navigabili sono individuati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e parere consiliare.

La Regione promuove l’acquisizione di aree funzionali alla laminazione delle piene o pertinenze dei corsi d’acqua quando sia accertata la funzionalità idraulica. È inoltre possibile acquisire gratuitamente beni di proprietà di terzi se il proprietario ne manifesta la volontà e assume gli oneri del trasferimento, previa verifica urbanistica, edilizia e paesaggistica. In tali casi la sottoscrizione degli atti spetta al Direttore del servizio competente o a un delegato.

Intestazione, sdemanializzazione e alienazione

I beni già iscritti al demanio o al patrimonio regionale che abbiano funzionalità idraulica accertata sono iscritti al demanio idrico regionale con decreto del Direttore del servizio competente, che costituisce titolo per la variazione dell’intestazione.

La sdemanializzazione è disposta con decreto del Direttore centrale competente, pubblicato nel BUR, previo accertamento della cessata funzionalità idraulica. I beni sdemanializzati confluiscono nel patrimonio disponibile regionale e sono valorizzati secondo tariffe e parametri dell’allegato A, soggetti a revisione quinquennale.

L’alienazione a privati avviene, di regola, mediante procedura di evidenza pubblica. In attesa della conclusione della sdemanializzazione è consentita l’occupazione temporanea, con canone, dei beni già accertati come privi di funzionalità idraulica. Se non emergono manifestazioni di interesse oltre a quella originaria, il bene può essere venduto direttamente al soggetto richiedente; se anche questi rinuncia, il bene è trasferito gratuitamente al Comune competente. Gli oneri tecnici e amministrativi della procedura gravano sull’acquirente, e il loro rimborso è condizione per la stipula.

Trasferimenti ai Consorzi di bonifica

La Regione può trasferire gratuitamente ai Consorzi di bonifica i caselli idraulici e relative pertinenze e accessori al servizio dei beni demaniali regionali gestiti dai Consorzi per le loro finalità istituzionali.

Regime delle concessioni e autorizzazioni

Le concessioni e autorizzazioni per l’utilizzo dei beni del demanio idrico regionale sono rilasciate dalla Regione, tramite il Direttore di servizio competente o un delegato, e dagli enti locali nell’ambito delle funzioni conferite. Per i beni gestiti in parte dalla Regione e in parte dai Consorzi di bonifica, la competenza resta regionale, con obbligo di acquisire il parere del Consorzio competente.

Il regolamento regionale disciplina criteri, durata, finalità, condizioni, canoni, garanzie, revoca e obblighi a fine concessione.

Subconcessione e subingresso

Il concessionario può affidare a terzi la gestione parziale delle attività oggetto di concessione e, nei casi di concessioni gratuite per finalità di pubblico interesse, può affidare a soggetti senza scopo di lucro la gestione totale o parziale. È inoltre ammessa la sostituzione di altri nel godimento della concessione, sempre previa autorizzazione regionale.

Occupazioni temporanee e utilizzi senza concessione

Non sono soggette a concessione né a canone, nel rispetto della disciplina idraulica, urbanistica e paesaggistica:

  • gli attraversamenti con ponti ferroviari, strade statali, opere pubbliche di Regione, Province e Comuni, reti e infrastrutture regionali;
  • le occupazioni temporanee necessarie a costruzione, manutenzione o riparazione di tali opere;
  • le occupazioni, anche permanenti, per ricovero di mezzi e attrezzature funzionali a tali interventi.

Gli enti realizzatori devono trasmettere la documentazione descrittiva dell’opera, presa d’atto con decreto regionale. La manutenzione ordinaria e straordinaria spetta ai soggetti realizzatori o gestori, pubblici o privati. Per gli enti di decentramento regionale non è richiesto il decreto di presa d’atto.

Sono inoltre esclusi dalla concessione e dal canone i transiti per manifestazioni podistiche e ippiche e per la transumanza stagionale di greggi, ma restano necessari l’autorizzazione idraulica, i pareri comunali e, se del caso, il parere in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna. Esistono anche occupazioni temporanee di breve durata esenti, entro limiti di giorni specifici, con condizioni di autorizzazione e pareri prefissati.

Concessioni di breve durata e utilizzi particolari

Sono previste concessioni temporanee:

  • fino a 36 mesi per opere urgenti, provvisorie o destinate a essere assunte in concessione da soggetto diverso dal realizzatore;
  • fino a 30 giorni per mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, con canone ricognitorio di 100 euro;
  • fino a 12 mesi, per i Comuni, per iniziative senza fini di lucro di valorizzazione dei territori lungo i fiumi regionali, con canone ricognitorio mensile di 100 euro;
  • fino a 60 mesi, a titolo gratuito, per interventi di recupero o ripristino idraulico o ambientale.

Per il progetto “life Magredi”, tali concessioni rientrano nell’esercizio dell’attività agricola.

Sono previste anche occupazioni temporanee gratuite per esercitazioni militari o di difesa, regolate da disciplinari con lo Stato, previa comunicazione agli enti locali e con indennizzo ai titolari di concessioni eventualmente compressi nelle loro utilità.

Concessioni trasferite dallo Stato e uso agricolo

Per le concessioni rilasciate dallo Stato prima della consegna del bene alla Regione, la Regione prende atto di modalità, durata e canone già contrattualmente stabiliti. Per i beni a finalità agricole, la durata originaria è riconosciuta come quindicennale; il riconoscimento richiede istanza del concessionario entro sei mesi dalla comunicazione della consegna alla Regione e dichiarazione di utilizzo agricolo per tutto il periodo concessorio.

Fino alla definizione del procedimento ordinario, la Regione può rilasciare un’autorizzazione provvisoria all’occupazione agricola al soggetto che aveva già chiesto la concessione allo Stato e per il quale era stato richiesto il pagamento dell’indennità di occupazione. L’autorizzazione richiede istanza entro tre mesi dalla comunicazione di consegna, mantenimento dell’uso agricolo, pagamento del canone di occupazione e impegno a liberare il bene se la concessione venga assegnata ad altri.

Procedimento di concessione e criteri di gara

L’avviso per il rilascio o il rinnovo delle concessioni è pubblicato per 30 giorni all’albo del Comune e sul sito della Regione. Non sono soggette a pubblicazione varie concessioni per opere pubbliche, servizi pubblici, infrastrutture energetiche e usi privati non commerciali, oltre ad alcune autorizzazioni e concessioni speciali.

Se non vi sono domande concorrenti, si prosegue l’istruttoria. In caso di più domande, la concessione è messa a gara secondo la normativa sull’evidenza pubblica, assumendo il canone base determinato dalla disciplina dei canoni. Per usi diversi del medesimo bene si utilizza il canone maggiormente vantaggioso per l’Amministrazione. Per usi agricoli si applica la disciplina speciale del codice agrario. Per i beni navigabili, la comparazione può avvenire secondo criteri di migliore utilizzo pubblico, sostenibilità, qualità dei servizi e accessibilità, con ulteriori criteri eventualmente individuati dalla Giunta.

La domanda dell’ente pubblico è prioritaria rispetto a quella dei privati.

Pareri e autorizzazioni necessarie

Il rilascio delle concessioni è subordinato, a seconda dei casi, ad autorizzazione idraulica, parere del Comune, parere in materia di navigazione interna, pareri su tutela del paesaggio, biodiversità, risorse forestali e ambienti naturali, in relazione a SIC, ZPS, aree protette, biotopi, prati stabili e zone boscate.

Per il rinnovo delle concessioni non è richiesta l’autorizzazione idraulica se restano invariati destinazione d’uso e caratteristiche delle opere. I concessionari agricoli possono chiedere, dopo cinque anni, il cambio di tipologia d’uso una sola volta nel corso della concessione, con rideterminazione del canone. I titolari di concessioni su beni navigabili possono, dopo almeno due anni, chiedere modifiche o ampliamenti delle opere, con nuova istruttoria e adeguamento del canone.

Per le concessioni agricole in scadenza, se il rinnovo è richiesto prima della scadenza, la Regione può prorogare il rapporto fino all’assegnazione definitiva, restando dovuto il canone e l’obbligo di rilascio del bene.

Manifestazioni sportive, motoristiche, nautiche e appostamenti venatori

Le autorizzazioni per manifestazioni motoristiche, ciclistiche e nautiche, nonché per l’uso temporaneo dei beni funzionale a tali eventi, richiedono autorizzazione idraulica, pareri comunali e ambientali, e per le manifestazioni motonautiche anche il parere sulla navigazione interna.

Per alcune manifestazioni organizzate da associazioni sportive dilettantistiche con requisiti specifici, l’istanza va presentata almeno 40 giorni prima, l’autorizzazione idraulica va rilasciata entro 30 giorni e i pareri comunali e ambientali si intendono acquisiti se non resi entro 20 giorni. Sono ammessi percorsi su piste/tracce esistenti o, in mancanza, sull’alveo attivo mediante adeguata tracciatura e sorveglianza regionale. Il canone giornaliero è pari a 300 euro sotto i 50 km e a 600 euro sopra i 50 km; aumenta del 20% nelle aree interessate da attività militari con veicoli a motore.

La concessione per la posa di appostamenti fissi per l’attività venatoria richiede autorizzazione idraulica, ha durata quinquennale e deve rispettare le caratteristiche costruttive previste dalla normativa venatoria regionale.

Fabbricati esistenti su beni demaniali

Le occupazioni di beni del demanio idrico regionale sui quali insistono porzioni di fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001 non sono soggette a concessione né a canone, ferme restando le norme idrauliche, urbanistiche, edilizie e paesaggistiche.

Canoni, riduzioni, esenzioni e indennità

Il regolamento regionale disciplina i canoni delle concessioni quinquennali. I canoni in corso restano applicati fino alla scadenza del rapporto, con aggiornamento annuale ISTAT.

Sono previste riduzioni del 50% per concessioni alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate a federazioni sportive nazionali e per attraversamenti con ponti carrabili usati da imprenditori agricoli per accesso al fondo agricolo, con libero passaggio garantito.

Non è dovuto canone per numerose concessioni a favore di enti pubblici, per opere di recupero ambientale e messa in sicurezza, per reti di comunicazione elettronica, per alcuni attraversamenti privati non commerciali, per acquisizione dati idrografici o ambientali, per zone cinofile senza fini di lucro, per appostamenti venatori di selezione e per scarichi di sole acque meteoriche. Le concessioni per aree golenali attribuiscono anche il diritto di transito non esclusivo su piste o strade arginali esistenti, senza canoni ulteriori.

Le concessioni rilasciate dallo Stato prima della legge per attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio sono soggette al canone regionale. Per le concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica si applicano i canoni stabiliti dalla Regione, salva la possibilità dei Consorzi di individuare tipologie con canoni diversi.

È prevista inoltre un’indennità per pregresso utilizzo del bene pari al canone vigente aumentato del 20% e moltiplicato per cinque annualità, o per la minore durata accertata.

Garanzie e cauzioni

La cauzione è dovuta solo se il canone annuo iniziale supera 2.500 euro. Non è richiesta cauzione per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica. Per i soggetti titolari di almeno dieci concessioni trentennali è consentito il pagamento anticipato in un’unica soluzione, la ricognizione annuale dei canoni e lo svincolo delle cauzioni previa polizza fideiussoria sostitutiva.

Cessazione della concessione

Alla cessazione della concessione il concessionario deve rimuovere le opere e ripristinare lo stato dei luoghi, salvo che la Regione acquisisca gratuitamente le opere al demanio.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • violazione dei limiti di transito sui beni navigabili;
  • transumanza di greggi senza autorizzazione o pareri richiesti;
  • manifestazioni motoristiche, nautiche o ciclistiche svolte senza autorizzazione;
  • appostamenti fissi realizzati senza concessione o in difformità dalle caratteristiche costruttive.

In ogni caso si applica il ripristino dello stato dei luoghi. L’accertamento e la contestazione seguono la disciplina generale delle sanzioni amministrative regionali. L’irrogazione spetta, a seconda dei casi, alla struttura regionale competente o agli enti locali.

Riordino delle funzioni: Regione, Province, Comuni e Comunità di montagna

La legge riordina le funzioni in materia di concessioni sui beni del demanio idrico regionale e le conferisce agli enti locali, nel rispetto dei principi della legge regionale 24/2006 e con esclusione delle funzioni dei Consorzi di bonifica.

La Regione conserva funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio, supporto tecnico-amministrativo, rilascio delle concessioni più rilevanti, determinazione dei canoni, riscossione di canoni e indennità e gestione della banca dati pubblica telematica.

Le Province rilasciano le autorizzazioni per manifestazioni motoristiche e ciclistiche e riscuotono i relativi canoni. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per manifestazioni nautiche e per gli appostamenti fissi venatori, oltre a riscuotere i canoni. Le Comunità di montagna rilasciano, per le istanze private presentate dall’1 gennaio 2022, le nuove concessioni per opere sui beni demaniali ricadenti nel loro territorio e ne riscuotono i canoni.

Gli introiti restano integralmente agli enti che esercitano le funzioni. Province, Comuni e Comunità di montagna trasmettono annualmente alla Regione i dati sulle autorizzazioni rilasciate e sui canoni riscossi.

Potere sostitutivo regionale

Se Province o Comuni non rilasciano nei termini le autorizzazioni per le manifestazioni di competenza, l’Assessore regionale competente può provvedere in via sostitutiva. Per le concessioni comunali sulle manifestazioni nautiche e sugli appostamenti fissi, la Giunta regionale può diffidare l’ente e, se persiste l’inadempimento, nominare un commissario ad acta.

Norme transitorie e decorrenze rilevanti

In attesa del regolamento attuativo, restano applicabili le deliberazioni regionali vigenti. Fino al 31 marzo 2011 si applicavano i canoni del previgente regolamento del 2005. Le funzioni delle Province decorrono dall’1 gennaio 2010.

Il fiume Noncello è stato considerato via navigabile in via transitoria fino al decreto regionale previsto, e il fiume Livenza è stato considerato navigabile in un tratto specifico, anche con imbarcazioni a propulsione elettrica. Dal 1º gennaio 2022 le Comunità di montagna esercitano le nuove funzioni di rilascio per le concessioni private. Dal 1º gennaio 2025 si applicano alle concessioni vigenti le nuove regole sul canone per le b septies.

Modifiche esterne e abrogazioni

Sono abrogati diversi articoli della precedente disciplina regionale sulla difesa del suolo e sul demanio idrico. La legge modifica inoltre la disciplina forestale regionale per consentire il transito su beni del demanio idrico per manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche in coerenza con la nuova normativa.

Norme finanziarie

Le entrate da canoni, indennità e sanzioni sono imputate ai pertinenti capitoli di bilancio regionale; gli oneri per la banca dati pubblica telematica sono coperti da specifiche unità di bilancio previste dalla legge.

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