Cassazione Civile, Ordinanza n. 09552/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’Agenzia delle Entrate ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria alla società e al suo liquidatore per avere conferito, nel 2009-2010, incarichi di consulenza a un dipendente pubblico part-time dell’INPS senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato il rigetto dell’opposizione. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione della disciplina sugli incarichi ai dipendenti pubblici, sostenendo che il lavoratore era part-time e quindi non soggetto all’obbligo richiamato. Con il secondo hanno invocato la buona fede/esimente, affermando di avere verificato l’iscrizione professionale del consulente e l’esistenza di un’autorizzazione amministrativa. Con il terzo hanno lamentato l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla sproporzione della sanzione, sostenendo che la misura fosse illegittima in rapporto ai principi di proporzionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la disciplina sugli incarichi conferiti a pubblici dipendenti è di carattere generale e cogente, posta a tutela dell’obbligo di esclusività, imparzialità e buon andamento della P.A.; essa si applica anche a rapporti part-time e, comunque, richiede la preventiva valutazione ex ante dei possibili conflitti di interessi da parte dell’amministrazione. Ha inoltre escluso che il conferente possa invocare la buona fede come esimente, trattandosi di illecito amministrativo per il quale basta la colpa, presunta a carico dell’autore del fatto vietato salvo prova dell’ordinaria diligenza. Infine ha rilevato che la censura sulla proporzionalità della sanzione mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, e che il giudice di merito aveva già motivato sulla congruità della misura. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 56, l. n. 662/1996
La disciplina non esonera in assoluto il dipendente part-time dagli obblighi connessi agli incarichi esterni quando ricorra la necessità di valutare la compatibilità dell’attività con il regime di esclusività e con possibili conflitti di interessi.
art. 1, comma 58, l. n. 662/1996
Costituisce la base dell’illecito amministrativo sanzionato per il conferimento di incarichi a dipendente pubblico senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
art. 53 d.lgs. n. 165/2001
Norma di carattere generale e cogente in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici; impone una preventiva verifica delle situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi.
art. 54 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come base del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e delle regole di condotta volte a prevenire illegalità e conflitti nell’amministrazione.
art. 56 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi dell’esenzione del lavoro part-time, ma non accolto dalla Corte nel senso preteso.
art. 58 d.lgs. n. 29/1993
Richiamato come precedente disciplina poi confluita nell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Sancisce il regime di incompatibilità e l’obbligo di esclusività nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
Consente deroghe solo nei casi tassativi espressamente previsti.
art. 6, comma 1, d.l. n. 79/1997
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, ma ritenuto non idoneo a escludere la sanzione nel caso concreto.
art. 3 l. n. 689/1981
Per gli illeciti amministrativi l’elemento soggettivo è integrato dalla colpa, che si presume a carico dell’autore del fatto vietato salvo prova dell’ordinaria diligenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro dei primi due motivi di ricorso per denuncia di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro del terzo motivo, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato con riferimento al deposito della memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 sull’ulteriore contributo unificato.
art. 97 Cost.
Richiamato come fondamento dei principi di buon andamento, imparzialità e legalità dell’amministrazione pubblica.
art. 98 Cost.
Fondamento costituzionale dell’obbligo di esclusività dei pubblici impiegati, al servizio esclusivo della Nazione.
Massime di principio
- La disciplina sugli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici ha natura generale e cogente ed è funzionale a preservare l’obbligo di esclusività, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione.
- Ai fini dell’autorizzazione agli incarichi esterni, l’amministrazione deve poter valutare preventivamente anche i conflitti di interessi solo potenziali; il dovere di comunicazione grava sul conferente e sul dipendente, e il tipo di rapporto (anche part-time) non esclude automaticamente l’applicazione della disciplina.
- Per gli illeciti amministrativi, salvo diversa previsione, è sufficiente la colpa, che si presume in capo all’autore del fatto vietato; chi è destinatario della sanzione deve provare di avere agito con l’ordinaria diligenza per superare la presunzione.
- La buona fede del soggetto che conferisce l’incarico non integra, di per sé, un’esimente se la fattispecie sanzionatoria non la prevede espressamente.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della gravità del fatto e della congruità della sanzione quando la censura, sotto veste di vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere un riesame del merito; il giudice di merito deve comunque verificare la legittimità e la congruità della misura alla luce delle circostanze concrete.
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