Sentenza n. 11743/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di “NON IDONEO” dell’8 marzo 2023, notificato in pari data, e dei relativi punteggi espressi in pari data all’esito delle prove attitudinali e del colloquio dalla Commissione esaminatrice, che hanno determinato l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria dei vincitori e dalla fase successiva (ammissione al Corso di Formazione ex art. 19 del Bando) del Concorso pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 29 settembre 2022 - bando per l’assunzione di 1.188 Allievi Agenti della Polizia di Stato. In particolare, il verbale dell’8 marzo 2023 in cui risultano riportati i voti espressi nello stesso provvedimento in relazione ai requisiti attitudinali (Livello evolutivo 10/20; Controllo emotivo 9/20; capacità intellettiva 10/20; Socialità 9/20); - del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all’emanazione del provvedimento di esclusione; - di ogni ulteriore atto propedeutico e/o connesso e/o comunque ad essi connessi e/o consequenziali, degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora erroneamente interpretate, delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell’Interno e dei relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale; e in subordine, per il risarcimento del danno. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18 luglio 2023: - della graduatoria in parte qua, nella parte in cui non contempla il candidato qui ricorrente con attribuzione del punteggio di 9,01 tra i vincitori, nella posizione tra 1000 e 1074, ovvero in subordine in quella che sarà stabilita fosse anche inferiore tra i 1938 candidati utilmente collocati in graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alle prove attitudinali e al colloquio del concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato, nonché la conseguente esclusione e, con motivi aggiunti, la graduatoria di merito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso l'8 marzo 2023 dalla Commissione esaminatrice all'esito delle prove attitudinali e del colloquio, contestando i punteggi attribuiti ai requisiti attitudinali — livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva e socialità — e la conseguente esclusione dalle successive fasi del concorso e dalla graduatoria dei vincitori. Ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, chiedendo l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo e, in subordine, il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria di merito nella parte in cui non lo ricomprendeva tra i vincitori con attribuzione del punteggio indicato nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, compresi i motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorrente aveva depositato l'11 giugno 2026 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente possa disporre dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e, una volta dichiarato il venir meno dell'interesse, il giudizio debba essere definito in rito senza esame dei vizi dedotti. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della definizione processuale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente può dichiarare la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione; tale dichiarazione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
- La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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