Sentenza del 20/03/2018 n. 928 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Invito all'adesione con indicazione delle aliquote d'imposta applicate - Successivo accertamento - Mancata indicazione delle aliquote - Nullità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. L'accertamento è stato dichiarato nullo per violazione dell'art. 42, comma 2, del D.P.R. 600/1973, poiché la mancata indicazione delle aliquote applicate impedisce al contribuente di comprendere pienamente la pretesa tributaria e di esercitare efficacemente il diritto di difesa. La precedente indicazione delle aliquote nell'invito all'adesione non sana tale omissione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento perché l'atto non indicava le aliquote d'imposta applicate. L'Amministrazione non poteva sostenere che il contribuente fosse comunque a conoscenza delle aliquote in quanto già riportate in un precedente invito all'adesione: tale invito ha natura meramente propositiva e non definitiva e non sostituisce l'obbligo di motivazione dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 42, comma 2, D.P.R. 600/1973
L'atto di accertamento deve indicare gli elementi e i criteri sui quali si fonda la pretesa tributaria, comprese le aliquote d'imposta applicate quando rilevanti per la determinazione del tributo. L'omissione determina la nullità dell'atto.
Procedura di accertamento con adesione
L'invito all'adesione ha funzione propositiva e non definitiva; pertanto, le informazioni in esso contenute non possono sostituire gli elementi essenziali che devono essere indicati nell'atto definitivo di accertamento.
Massime di principio
- L'atto impositivo deve contenere autonomamente tutti gli elementi necessari a comprendere la pretesa fiscale e a consentire una difesa effettiva.
- L'omessa indicazione di un elemento essenziale, come l'aliquota applicata, può comportare la nullità dell'accertamento quando impedisce di verificare il calcolo del tributo.
- Le informazioni contenute in atti preliminari o interlocutori non possono normalmente sanare le carenze motivazionali dell'atto impositivo definitivo.
- La conoscenza presunta o desumibile da precedenti comunicazioni non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare adeguatamente l'accertamento.
- In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto formale dell'atto notificato, senza fare affidamento esclusivo su inviti, proposte o comunicazioni precedenti.
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