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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31326/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 25/02/2025 che aveva rigettato l'appello avverso la conferma degli arresti domiciliari disposti per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nei motivi in Cassazione deduceva, in primo luogo, che il Tribunale aveva errato nel ritenere assenti elementi di novità: avrebbe dovuto valorizzare il decorso del tempo, l'assenza di precedenti penali e il costante rispetto delle prescrizioni come elementi idonei a disporre la revoca della misura. In secondo luogo contestava la valutazione del rischio di reiterazione del reato, sostenendo che le esigenze cautelari non erano più sussistenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che non sono emersi elementi nuovi tali da superare il giudicato cautelare formatosi con le precedenti decisioni (GIP e riesame) e che la mera durata della misura o l'osservanza delle prescrizioni non sono di per sé sufficienti ad escludere le esigenze cautelari. Ha richiamato la sentenza di condanna dell'imputato in rito abbreviato (21/01/2025, pena anni 3, mesi 6, giorni 20 e multa) e l'esclusione dell'attenuante speciale invocata, valutazioni che hanno confermato la persistenza del pericolo di reiterazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per registrare la requisitoria del Pubblico Ministero presentata ai sensi di tale disposizione; non è centrale nel merito ma attesta la partecipazione accusatoria alla fase di cassazione.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'investitura del Tribunale quale giudice dell'appello cautelare; il Tribunale di Trieste ha agito ai sensi di questa disposizione nel riesaminare l'appello avverso l'ordinanza del GIP.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Riferimento all'istanza ex art. 299 (revoca/sostituzione della misura), la Corte evidenzia che la richiesta riproponeva elementi già valutati e quindi non idonei a superare il giudicato cautelare in assenza di fatti nuovi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Invocato solo per delimitare la riproduzione dei motivi nei limiti previsti dalle disposizioni transitorie; non incide sulla valutazione sostanziale del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Fondamento formale dei motivi di cassazione (inosservanza/erronea applicazione della legge e vizio di motivazione). La Corte ha verificato che le deduzioni non evidenziano vizi di motivazione o di diritto tali da giustificare annullamento.

  • art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 286/1998

    L'attenuante speciale invocata dalla difesa è stata esclusa in sede di giudizio abbreviato; la Corte ha ritenuto questa esclusione rilevante per mostrare l'assenza di una presa di distanza dell'imputato dall'ambiente in cui il reato è maturato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma citata per la condanna alle spese processuali disposta a carico del ricorrente a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • Il 'giudicato cautelare' preclude la rinnovazione delle stesse questioni già esaminate; per superarlo è necessario produrre elementi nuovi e concreti che modifichino il quadro fattuale o di valutazione.
  • La sola durata della misura cautelare o l'osservanza delle prescrizioni non costituiscono di per sé prova sufficiente dell'attenuazione delle esigenze cautelari; occorrono fatti nuovi di chiara rilevanza.
  • Una condanna intervenuta per i medesimi fatti rafforza la permanenza della gravità indiziaria e può impedire la rivalutazione favorevole della misura in assenza di nuove circostanze.
  • L'esclusione di attenuanti invocate dalla difesa può essere interpretata come indice della mancata 'presa di distanza' dell'imputato e incidere negativamente sulla valutazione della personalità e del rischio di reiterazione.
  • In sede di Cassazione non è possibile una nuova valutazione del merito probatorio: la Corte controlla la correttezza del diritto e la logicità della motivazione, non riequilibra le prove.
  • Per ottenere la revoca o la modifica di una misura cautelare già confermata è utile acquisire documentazione nuova, verificabile e direttamente rilevante (es. prova di cambiamento stabile delle condizioni personali o dati oggettivi che ridimensionino il pericolo di reiterazione).

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