Corte di giustizia, Ordinanza C-328/20
Ordinanza del presidente della Corte del 18 dicembre 2020. — Commissione europea contro Repubblica d'Austria. — Inadempimento di uno Stato – Istanza d’intervento – Stato terzo, parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, e Autorità di vigilanza EFTA – Ammissione. — Causa C-328/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente della Corte ha deciso su due istanze di intervento presentate nel quadro di un ricorso per inadempimento della Commissione contro l’Austria. Ha chiarito che, quando la controversia riguarda materie coperte dall’accordo SEE, il Regno di Norvegia e l’Autorità di vigilanza EFTA possono intervenire senza ulteriori condizioni, perché l’articolo 40, terzo comma, dello Statuto attribuisce loro un diritto di intervento specifico. Le istanze sono quindi state accolte e le spese relative all’intervento sono state riservate.
Ammissibilità dell’intervento di uno Stato terzo parte contraente SEE e dell’Autorità di vigilanza EFTA in una causa per inadempimento tra Commissione e Stato membro
La questione giuridica
Se, in una causa per inadempimento ex articolo 258 TFUE tra una istituzione dell’Unione e uno Stato membro, possano essere ammessi a intervenire un Stato terzo parte contraente dell’accordo SEE e l’Autorità di vigilanza EFTA, quando la controversia riguarda norme dell’Unione incorporate nell’accordo SEE, senza necessità di dimostrare un interesse particolare.
Principio di diritto
Nelle controversie proposte dinanzi alla Corte che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo SEE, uno Stato terzo parte contraente di tale accordo e l’Autorità di vigilanza EFTA devono essere ammessi a intervenire ai sensi dell’articolo 40, terzo comma, dello Statuto della Corte, senza dover provare un interesse specifico alla soluzione della controversia. Poiché il ricorso per inadempimento riguardava regolamenti dell’Unione incorporati nell’accordo SEE, la Corte ha accolto le istanze di intervento del Regno di Norvegia e dell’Autorità di vigilanza EFTA.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 40, primo comma, Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 40, secondo comma, Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 40, terzo comma, Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 130 regolamento di procedura della Corte
- Articolo 131, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte
- Articolo 137 regolamento di procedura della Corte
- Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (UE) n. 492/2011
- Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011
- Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2012
Ammissibilità dell’intervento di uno Stato SEE e dell’Autorità di vigilanza EFTA in un ricorso per inadempimento
L’ordinanza del Presidente della Corte riguarda una causa per inadempimento ex articolo 258 TFUE promossa dalla Commissione europea contro la Repubblica d’Austria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e libera circolazione dei lavoratori. Nel corso del procedimento, il Regno di Norvegia e l’Autorità di vigilanza EFTA hanno chiesto di intervenire a sostegno, rispettivamente, dell’Austria e della Commissione.
Fatti e procedimento
La Commissione contesta all’Austria di aver violato gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011, adeguando l’importo di prestazioni familiari e agevolazioni sociali e fiscali al costo della vita nello Stato membro di residenza del figlio. Le domande di intervento sono state presentate in base all’articolo 40 dello Statuto della Corte e all’articolo 130 del regolamento di procedura.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama la struttura dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea:
- il primo comma riconosce a Stati membri e istituzioni dell’Unione un diritto di intervento senza restrizioni;
- il secondo comma attribuisce un diritto di intervento agli organi e organismi dell’Unione e alle persone fisiche o giuridiche interessate, ma con limitazioni nei procedimenti tra determinati soggetti;
- il terzo comma disciplina specificamente gli Stati parti contraenti dell’accordo SEE, diversi dagli Stati membri, e l’Autorità di vigilanza EFTA, consentendo loro di intervenire nelle controversie che riguardano uno dei settori di applicazione di tale accordo.
La Corte menziona inoltre che i regolamenti n. 883/2004 e n. 492/2011 sono stati incorporati nell’accordo SEE tramite la decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 e la decisione n. 52/2012.
Ragionamento della Corte
Il Presidente della Corte osserva che, per gli Stati terzi parte contraente dell’accordo SEE e per l’Autorità di vigilanza EFTA, l’unica condizione per l’ammissibilità dell’intervento è che la controversia rientri nell’ambito di applicazione dell’accordo SEE. Non è richiesto un interesse particolare, a differenza di quanto previsto per altre categorie di intervenienti.
Nel caso di specie, tale condizione è soddisfatta perché il ricorso per inadempimento riguarda disposizioni dell’Unione già incorporate nell’accordo SEE e quindi afferenti a settori coperti dall’accordo stesso. La Commissione non ha contestato tale circostanza nel merito.
Decisione e dispositivo
La Corte ammette quindi:
- l’Autorità di vigilanza EFTA a intervenire in adesione alle conclusioni della Commissione;
- il Regno di Norvegia a intervenire in adesione alle conclusioni della Repubblica d’Austria.
Sono inoltre disposte la notifica degli atti processuali agli intervenienti, la concessione di un termine per depositare la memoria d’intervento e la riserva sulle spese relative all’intervento.
Principio affermato
L’ordinanza ribadisce che gli Stati terzi parti contraenti dell’accordo SEE e l’Autorità di vigilanza EFTA godono, nelle controversie che rientrano nei settori coperti dall’accordo SEE, di un diritto di intervento autonomo e non condizionato dalla dimostrazione di un interesse specifico alla soluzione della causa.
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