Cassazione Penale, Sentenza n. 14319/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'appello avverso il provvedimento del GIP di Novara che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorso censura violazione di legge e vizio di motivazione: 1) illegittima integrazione della motivazione del GIP; 2) mancata considerazione della durata della detenzione (14 mesi) e della collaborazione parziale del ricorrente; 3) violazione del principio di uniformità di trattamento rispetto a coimputati in situazione analoga; 4) valutazione astratta sul rischio di reiterazione delittuosa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il difensore ha dichiarato la rinuncia al ricorso dopo che la misura custodiale era stata sostituita (revoca della custodia e applicazione degli arresti domiciliari). Pur essendo la rinuncia formalizzata dal difensore non munito di procura speciale (e quindi formalmente inefficace), è emersa la cessazione dell'interesse del ricorrente. La Corte ha quindi richiamato la giurisprudenza secondo cui il ricorso contro una misura cautelare revocata è ammissibile solo se finalizzato alla riparazione per ingiusta detenzione e se tale volontà è manifestata personalmente o tramite difensore con procura speciale; non essendo stata formulata richiesta di riparazione, il ricorso è inammissibile. Non sono state imposte spese processuali né ammende al ricorrente per la sopravvenuta inammissibilità.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma richiamata per individuare il tipo di delitto (associazione per delinquere) per il quale sono stati ritenuti gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente
art. 315, comma 3, cod. proc. pen.
Indica che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto riservato alla parte, rilevante per stabilire che la volontà di ottenere riparazione deve essere manifestata personalmente o tramite difensore con procura speciale
art. 645, comma 1, cod. proc. pen.
Collegata all'art. 315 per confermare che l'azione di riparazione è riservata alla parte e richiede espressa manifestazione di volontà
art. 587 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in ordine al principio di uniformità di trattamento tra imputati; la Corte non ha ritenuto però decisive le differenze segnalate senza un'adeguata esplicitazione nel gravame
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; qui il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'ammenda; la Corte ha ricordato che la sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse non comporta condanna alle spese né all'ammenda
Massime di principio
- Se la misura cautelare custodiale viene revocata prima della decisione in cassazione, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, salvo che il ricorrente chieda espressamente la pronuncia anche ai fini della riparazione per ingiusta detenzione
- La richiesta di riparazione per ingiusta detenzione deve essere manifestata personalmente dall'interessato o tramite difensore munito di procura speciale; l'assenza di tale manifesta volontà rende l'impugnazione inammissibile quando la misura è stata revocata
- La formale rinuncia al ricorso compiuta da un difensore privo di procura speciale può essere inefficace, ma la concreta sopravvenuta mancanza d'interesse (es. revoca della custodia) porta comunque all'inammissibilità
- La sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse non dà luogo, di regola, alla condanna del ricorrente alle spese processuali né al pagamento dell'ammenda
- Nel contestare la motivazione di un provvedimento cautelare il ricorrente deve dimostrare carenze o contraddizioni sostanziali nella motivazione; non è sufficiente richiamare esiti di altri procedimenti o trattare in termini puramente astratti il rischio di reiterazione delittuosa
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