Sentenza n. 1594/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio del conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, comunicato dal Comando della Polizia Locale, nonché successivo provvedimento prefettizio e atto comunale connesso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assunto presso un Comune all’esito di un concorso per personale di Polizia Locale, ha impugnato dapprima la nota del Comandante della Polizia Locale che gli comunicava il diniego prefettizio della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, con motivi aggiunti, il provvedimento prefettizio conosciuto il 21 maggio 2025. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 del bando, dell’art. 5, comma 2, della legge n. 65 del 1986 e dell’art. 11 del T.U.L.P.S., nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento, lamentando disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto di possedere i requisiti di affidabilità, che l’art. 5, comma 2, della legge n. 65 del 1986 conterrebbe un’elencazione esaustiva dei requisiti ostativi e che la Prefettura non avrebbe indicato elementi concreti idonei a dimostrare la sua inaffidabilità. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per illogicità manifesta, contestando l’adeguatezza della motivazione. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto. Nel corso del giudizio è stato depositato l’atto comunale di archiviazione del procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro; il Comune ha inoltre espresso parere favorevole all’impiego del ricorrente anche senza la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
La decisione
Il TAR ha riunito l’esame delle censure del ricorso principale e dei motivi aggiunti, ritenendole sostanzialmente identiche, e le ha respinte. Ha affermato che i requisiti indicati dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65 del 1986 — godimento dei diritti civili e politici, assenza di determinate condanne o misure di prevenzione, mancata espulsione dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati e mancata destituzione dai pubblici uffici — non esauriscono le ipotesi in cui può essere negata o revocata la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il Prefetto può quindi valutare, nell’esercizio di una discrezionalità connessa alla delicatezza del ruolo, se il soggetto offra sufficienti garanzie di affidabilità nel buon uso del titolo di polizia. Nel caso concreto, la motivazione prefettizia è stata ritenuta sintetica ma adeguata, poiché fondata sull’identificazione del ricorrente, tra il 2010 e il 2025, in compagnia di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia relativi a reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, la persona e la famiglia, nonché a reati di associazione mafiosa. Tali elementi, valutati in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, sono stati considerati sufficienti a sostenere il giudizio di inaffidabilità e prevalenti rispetto alla documentazione attestante il buon andamento dell’attività professionale. Il TAR ha inoltre rilevato che il diniego non determina un pregiudizio concreto per lo svolgimento delle mansioni lavorative, poiché il ricorrente può essere impiegato, anche privo della qualifica e non armato, in molteplici compiti di polizia stradale, giudiziaria, edilizia, ambientale, commerciale e amministrativa. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese per la peculiarità dei profili interpretativi.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, l. 7 marzo 1986, n. 65
a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici
I requisiti previsti dalla disposizione non esauriscono i presupposti per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; il Prefetto può negarla anche quando accerti, con adeguata motivazione, l’insufficiente affidabilità del soggetto.
art. 11 T.U.L.P.S.
È richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina dei requisiti e delle autorizzazioni di polizia; la decisione valorizza il potere prefettizio di valutare l’affidabilità del richiedente.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione del diniego è stata ritenuta adeguata anche se sintetica, in quanto consentiva di comprendere gli elementi posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- I requisiti espressamente indicati dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65 del 1986 non costituiscono un’elencazione esaustiva dei presupposti per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale della Polizia Locale.
- Il Prefetto può negare il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza quando, sulla base di elementi concreti e di una motivazione adeguata, ritenga che l’interessato non offra sufficienti garanzie di affidabilità nel buon uso del titolo di polizia.
- La valutazione prefettizia sull’affidabilità del richiedente ha natura latamente discrezionale, in ragione della particolare delicatezza delle funzioni connesse alla qualifica, ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, dell’erroneità dei presupposti, del difetto di istruttoria o della carenza di motivazione.
- L’identificazione reiterata dell’interessato, in un significativo arco temporale e in determinate circostanze di luogo, in compagnia di soggetti gravati da plurimi e rilevanti precedenti penali e di polizia può costituire elemento sufficiente a fondare un giudizio prefettizio di inaffidabilità, anche in assenza di condanne o misure direttamente riferibili all’interessato.
- Il buon esito dell’attività professionale del richiedente non neutralizza necessariamente gli elementi valutati dalla Prefettura ai fini dell’affidabilità, quando questi ultimi siano ritenuti più significativi in relazione alla delicatezza della qualifica richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14285/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14296/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14297/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2479/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2480/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2481/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →