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Ordinanza

Ordinanza n. 449/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso il 16/12/2025 e notificato alla ricorrente in data 09/01/2026, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha ordinato alla stessa, ex art. 2 D. Lgs 159/2011, di lasciare il territorio del Comune di -OMISSIS- entro il termine di due ore dalla notifica del decreto inibendone il ritorno nel Comune medesimo, per un periodo di mesi sei, “senza la preventiva autorizzazione del Questore”, e di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali o comunque connessi a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202601193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore che ha imposto di lasciare il territorio comunale e vietato il ritorno per sei mesi senza preventiva autorizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria misura prefettizia)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 159/2011, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In particolare, ha contestato l'esatta individuazione dei comportamenti addebitatile e la qualificazione come persona pericolosa per la sicurezza pubblica. Ha inoltre dedotto il pregiudizio derivante dal divieto di ritorno, evidenziando la propria integrazione lavorativa nel territorio comunale quale attrice e formatrice, con impegni documentati presso scuole e associazioni, nonché la difficoltà di ottenere di volta in volta autorizzazioni per nuovi progetti o modifiche agli impegni già autorizzati. Il Questore aveva parzialmente modificato il provvedimento autorizzando la ricorrente, per il tempo strettamente necessario e in date predeterminate, a recarsi presso specifici istituti scolastici.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, riservando al merito gli approfondimenti sulla corretta individuazione dei comportamenti contestati e sulla conformità a diritto della qualificazione della ricorrente come persona pericolosa per la sicurezza pubblica secondo la logica indiziaria e probabilistica propria della prevenzione amministrativa. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il divieto di ritorno, efficace dal 9 gennaio 2026, aveva già avuto esecuzione per circa cento giorni e incideva sulla libertà di circolazione e sull'attività lavorativa della ricorrente. Ha inoltre considerato non inattendibile, e non specificamente contestata dall'Amministrazione, la difficoltà pratica di richiedere autorizzazioni per ogni nuovo incarico o variazione. Nel bilanciamento degli interessi, il diritto alla libera circolazione e l'interesse a evitare il completamento immediato degli effetti pregiudizievoli sono stati ritenuti temporaneamente prevalenti, poiché la sospensione del divieto per il periodo residuo, inferiore a tre mesi e fatta salva la necessità di autorizzazioni collegate all'esercizio di diritti fondamentali, non appariva idonea ad arrecare un pregiudizio significativo alla sicurezza o tranquillità pubblica. È stato comunque mantenuto fermo il potere di vigilanza delle autorità. La sospensione è stata disposta fino all'udienza pubblica del 26 giugno 2026, fissata per la discussione del merito; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    persona “pericolosa per la sicurezza pubblica”

    La qualificazione della destinataria come persona pericolosa deve essere verificata nel merito, sulla base della corretta individuazione dei comportamenti addebitati e secondo la logica indiziaria e probabilistica propria del diritto amministrativo della prevenzione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare e per l'accoglimento temporaneo dell'istanza mediante sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la legittimità di una misura di prevenzione personale fondata sull'art. 2 del d.lgs. 159/2011 può essere lasciata al merito quando siano necessari approfondimenti sulla concreta individuazione dei comportamenti addebitati e sulla qualificazione della persona come pericolosa per la sicurezza pubblica.
  • Nel bilanciamento cautelare, il divieto di ritorno in un Comune può essere sospeso quando incida concretamente sulla libertà di circolazione e sull'attività lavorativa della destinataria, soprattutto se la possibilità di ottenere autorizzazioni caso per caso rende eccessivamente gravoso lo svolgimento di nuovi incarichi o la modifica di quelli già autorizzati.
  • La sospensione cautelare di una misura di prevenzione può essere limitata al periodo residuo di efficacia e subordinata al mantenimento dei poteri di vigilanza delle autorità, quando tale differimento non appaia idoneo ad arrecare un pregiudizio significativo alla sicurezza pubblica e consenta una rapida definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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