Sentenza n. 965/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, motivata dall’esclusione dell’attività di allevamento del bestiame dalle attività stagionali
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso era diretto contro il provvedimento, caricato sul portale il 14 maggio 2024, con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Nuoro aveva revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale. L’amministrazione aveva ritenuto l’istanza inammissibile perché la mansione di allevatore e operaio specializzato degli allevamenti di ovini e caprini non rientrava tra quelle previste per il lavoro stagionale, richiamando l’elenco di cui al d.P.R. n. 1525 del 1963 e il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 7229 del 2017. Il ricorrente aveva dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. La Prefettura aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione all’Ispettorato del lavoro, indicato come amministrazione autrice del provvedimento. Nel corso del giudizio, tuttavia, il soggetto formalmente indicato come ricorrente aveva dichiarato di non avere presentato le istanze amministrative, di non avere conferito il mandato difensivo e di disconoscere la firma apposta sulla procura alle liti. Il difensore aveva preso atto di tale dichiarazione, qualificandola come revoca del mandato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare né l’eccezione di notificazione sollevata dall’amministrazione né le censure relative alla legittimità della revoca del nulla osta. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura speciale alle liti è requisito di ammissibilità del ricorso e deve esistere al momento della sua proposizione. La dichiarazione del soggetto formalmente indicato come ricorrente, con cui egli aveva negato di avere conferito la procura e aveva disconosciuto la sottoscrizione, escludeva la riconducibilità dell’atto alla sua volontà e determinava l’inesistenza giuridica o comunque la radicale invalidità della procura. Ne derivava che il difensore aveva agito senza valido potere rappresentativo, con difetto originario di instaurazione del rapporto processuale. Il vizio era rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. e non era sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva, non essendo applicabile al processo amministrativo l’art. 182 c.p.c. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione degli atti all’Ordine degli avvocati di Salerno. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione delle peculiarità della vicenda e dei possibili profili di illiceità emersi, non imputabili al ricorrente.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della proposizione.
art. 35, comma 1, c.p.a.
La mancanza di una valida procura, quale vizio originario del rapporto processuale, determina una causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La causa di inammissibilità è stata comunicata alle parti in udienza prima della decisione.
art. 182 c.p.c.
La disciplina del processo amministrativo è stata ritenuta completa e non consente, in questa materia, l’applicazione della disposizione civilistica sulla sanatoria o regolarizzazione della procura.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
d.P.R. n. 1525 del 1963
È stato richiamato dall’amministrazione quale fonte dell’elenco delle attività considerate stagionali, dal quale l’allevamento del bestiame sarebbe escluso.
Massime di principio
- La procura speciale alle liti è un requisito genetico del rapporto processuale amministrativo: deve esistere ed essere validamente riconducibile alla parte già al momento della proposizione del ricorso.
- Quando la parte disconosce di avere conferito la procura e la sottoscrizione apposta sull’atto, il difensore è privo di valido potere rappresentativo e il ricorso non è giuridicamente riferibile alla parte formalmente indicata come ricorrente.
- La mancanza originaria o l’inesistenza della procura speciale determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di instaurazione del rapporto processuale, rilevabile anche d’ufficio e assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni e ai motivi di merito.
- Nel processo amministrativo la procura mancante o radicalmente invalida non può essere sanata mediante una successiva rinnovazione o regolarizzazione, non trovando applicazione l’art. 182 c.p.c. in ragione della completezza della disciplina processuale amministrativa.
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