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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29330/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla propria pensione per gli anni dal 2012 al 2016, sostenendo che l'equiparazione tra vittime del dovere e vittime della criminalità organizzata e del terrorismo dovesse comportare l'esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici anche per il periodo anteriore al 1 gennaio 2017. Dopo il diniego dell'Amministrazione, il ricorso era stato accolto in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che la detassazione operasse solo dal 1 gennaio 2017 in base al dato normativo espresso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 211, L. 232/2016 e degli artt. 11, 12 e 14 disp. prel. c.c., assumendo che la pensione percepita ai sensi della L. 466/1980 dovesse considerarsi esente da IRPEF anche per il periodo precedente al 1.1.2017.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato la sentenza di appello. Ha affermato la continuità con i propri precedenti, secondo cui i benefici fiscali previsti per le pensioni delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo si applicano anche alle vittime del dovere, ma soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2017, poiché l'art. 1, comma 211, L. 232/2016 ha fissato espressamente tale decorrenza. Ha inoltre richiamato il quadro normativo che prevedeva una progressiva estensione dei benefici e la giurisprudenza delle Sezioni Unite che aveva escluso una unificazione automatica e retroattiva dei regimi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 211, L. 232/2016

    A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [1.1.2017]... si applicano i benefici fiscali... in materia di esenzione dall'imposta sui redditi

    ha introdotto espressamente l'applicazione dei benefici fiscali ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei familiari superstiti, con decorrenza dal 1 gennaio 2017

  • art. 1, comma 562, L. 266/2005

    progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere

    indica che l'equiparazione è stata concepita come progressiva e non immediata

  • artt. 11, 12 e 14 disp. prel. c.c.

    invocati dal ricorrente per sostenere un'interpretazione estensiva o retroattiva della disciplina, ma non ritenuti idonei a superare il chiaro dato testuale sulla decorrenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale in Cassazione

Massime di principio

  • Quando il legislatore collega espressamente un beneficio fiscale a una data di decorrenza, non è consentito estendere il beneficio a periodi anteriori facendo leva sulla sola ratio di equiparazione tra categorie.
  • Laddove una disciplina preveda una progressiva estensione di vantaggi a una platea più ampia, la progressività impedisce di leggere la norma come un'unificazione retroattiva del trattamento giuridico o fiscale.
  • In presenza di un testo normativo chiaro sulla decorrenza di un'agevolazione, i criteri ermeneutici delle disposizioni preliminari non possono sovvertire il dato letterale e sistematico.
  • La previsione di benefici speciali a favore di categorie distinte non viola di per sé l'art. 3 Cost. se il legislatore ha mantenuto una differenziazione graduale e coerente con la diversa disciplina delle categorie interessate.

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