Cassazione Penale, Sentenza n. 27609/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva: (1) errata qualificazione del fatto e mancata derubricazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in ragione del presunto ruolo marginale dell'imputato; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla confisca della somma di denaro (contestata l'applicabilità dell'art. 240-bis cod. pen. per mancata prova che il denaro fosse provento del delitto); (3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca di carte di credito, telefoni cellulari, schede SIM, tablet e chiavi per mancanza di specifica motivazione sul nesso di pertinenzialità/asservimento al reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (errata qualificazione) per i limiti di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento; ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, confermando la legittimità della confisca della somma di 15.825 euro perché sproporzionata rispetto alle condizioni reddituali e, anzi, riconducibile dallo stesso imputato alla consegna insieme alla droga; ha invece accolto il terzo motivo: la confisca di carte di credito, telefoni cellulari, schede SIM, tablet e chiavi è stata annullata perché la sentenza impugnata si è limitata ad asserire apoditticamente l'uso di tali beni nell'attività illecita senza motivare il nesso di asservimento/strumentalità. Conseguentemente la Corte ha annullato la parte della sentenza relativa a tale confisca e ha rinviato al Tribunale di Ravenna per un nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento; la sentenza ex art.444 è impugnabile in Cassazione nei limiti previsti dall'art. 448 comma 2-bis e soggetta a particolari regole di motivazione, specie per misure non pattuite.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione contro le sentenze di patteggiamento alle fattispecie espressamente indicate (espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena), con rigorosa interpretazione dei casi di errata qualificazione.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commi 1 e 5)
Articolo che sanziona il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti; il comma 5 disciplina le ipotesi di lieve entità. La qualificazione in ordine al comma applicabile dipende da elementi probatori (quantità, ruolo, contesto) e non è agevolmente sindacabile in cassazione se non palese.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Rinvio all'applicazione delle norme sulla confisca (compreso l'art.240-bis cod. pen.) nelle ipotesi di reati in materia di stupefacenti.
art. 240 cod. pen. (commi 1 e 2)
Prevede la confisca facoltativa delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto/profitto; richiede motivazione sul nesso di pertinenzialità/strumentalità tra bene e illecito.
art. 240-bis cod. pen.
Consente la confisca di denaro, beni o utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza quando risultano sproporzionati rispetto al reddito; applicabile ai reati di cui al d.P.R. 309/1990 per il tramite dell'art.85-bis.
Massime di principio
- Le possibilità di ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono molto limitate: l'errata qualificazione è sindacabile solo se palesemente eccentrica rispetto all'imputazione e al contenuto della sentenza.
- La confisca del denaro rinvenuto in correlazione a detenzione di stupefacenti può essere legittima anche nel reato di sola detenzione se il denaro è sproporzionato rispetto al reddito e la provenienza non è giustificata (art.240-bis applicato per rinvio).
- Per la confisca di beni strumentali (telefoni, SIM, carte, tablet, chiavi) è necessario che il giudice motivi specificamente il nesso di asservimento o uso prevalente al reato; una affermazione apodittica non è sufficiente e comporta annullamento.
- La motivazione nella sentenza di patteggiamento può essere sintetica, ma non può essere insufficiente quando si applicano misure di confisca d'ufficio: in tali casi è richiesto un sviluppo argomentativo maggiore.
- Se la confisca è disposta senza prove o senza spiegazione del rapporto funzionale tra bene e reato, il giudice di legittimità annulla e rinvia la decisione al giudice di merito per nuova istruttoria o nuova motivazione.
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