Cassazione Civile, Sentenza n. 4899/2021 del 23/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS per l'anno 2010 in relazione all'attività libero-professionale svolta dalla ricorrente. Il nodo centrale era stabilire il dies a quo della prescrizione: l'INPS sosteneva che il termine decorreva dal termine successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto che la prescrizione fosse decorrente dalla scadenza per il pagamento del saldo dei contributi (originariamente 16 giugno, ma per effetto del D.P.C.M. di maggio 2011 differito al 6 luglio 2011). La questione ha riguardato inoltre l'applicabilità del differimento dei termini previsto dal D.P.C.M. pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'INPS in parte con motivazione propria: ha affermato che, per i contributi a percentuale sul reddito, l'obbligazione nasce con la produzione del reddito ma la prescrizione decorre dal momento in cui i contributi dovevano essere versati, ossia dalla scadenza per il pagamento del saldo. Ha inoltre rilevato che il D.P.C.M. 12 maggio 2011 ha spostato la scadenza al 6 luglio 2011 e che tale differimento rileva ai fini del dies a quo della prescrizione. Per tale ragione ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione perché riesamini la controversia alla luce di tali principi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della resistente. Ha disposto la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
Principio generale sulla prescrizione. La Corte lo applica per affermare che la prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui i contributi dovevano essere versati, non dal solo fatto della produzione del reddito.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995 (Gestione separata)
Definisce la Gestione separata e i soggetti obbligati. La Corte ricorda che per i contributi a percentuale l'obbligazione è parametrata al reddito effettivamente prodotto.
d.lgs. 241/1997, artt. 10, 13, 18
Norme sul procedimento di accertamento e riscossione. Citazione atta a sostenere profili procedurali e di comunicazione dell'ente ai fini dell'interruzione della prescrizione.
D.P.R. 435/2001, art. 17, commi 1 e 2
Stabilisce termini per il versamento dei contributi; la Corte lo legge congiuntamente con le successive modifiche e con il D.P.C.M. che ha differito i termini per l'anno 2011.
D.P.R. 322/1998, art. 2
Rilevante sul piano della dichiarazione dei redditi e dei termini di presentazione, ma la Corte osserva che modalità ed epoca di presentazione della dichiarazione non sono dirimenti per la decorrenza della prescrizione quando i termini di pagamento siano stati differiti.
D.P.R. 600/1973, artt. 36 bis comma 2 lett. e e 36 ter
Norme richiamate in rapporto agli accertamenti tributari e alle conseguenze sui termini; utilizzate per inquadrare il potere dell'ente di acquisire elementi reddituali ai fini contributivi.
D.P.C.M. 12 maggio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14/15 maggio 2011
Ha differito al 6 luglio 2011 i termini per il versamento delle imposte e degli analoghi versamenti (tra cui i contributi la cui scadenza coincide con quella delle imposte sui redditi). La Corte ritiene che tale differimento sposti il dies a quo della prescrizione e non qualifica diversamente l'obbligazione principale.
Massime di principio
- Per contributi calcolati in percentuale sul reddito l'obbligazione nasce con la produzione del reddito, ma la prescrizione corre dal momento in cui i contributi dovevano essere versati (dies a quo individuato nella scadenza per il pagamento).
- Un differimento legislativo della scadenza di pagamento (es. D.P.C.M.) sposta il dies a quo della prescrizione e quindi può rendere tempestive le comunicazioni o le azioni dell'ente previdenziale che, altrimenti, apparirebbero tardive.
- La modalità e il momento di presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica) non determinano il dies a quo della prescrizione se la legislazione ha previsto una scadenza di pagamento distinta o differita.
- Se il giudice di merito decide esclusivamente su una questione preliminare come la prescrizione, le censure relative a questioni sostanziali non decise sono inammissibili per carenza di interesse in Cassazione e dovranno essere riproposte al giudice del rinvio, se necessario.
- La valutazione dell'efficacia interruttiva delle comunicazioni dell'ente deve essere fatta confrontandole con il corretto dies a quo della prescrizione individuato alla luce delle norme che regolano i termini di pagamento.
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