Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06396/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società che aveva acquistato un terreno industriale ha chiesto il risarcimento dei danni che assumeva derivati dall'inquinamento del suolo mediante rottami ceramici, imputandolo alla precedente proprietaria e utilizzatrice dell'area. In primo grado la domanda era stata respinta perché la convenuta non era stata ritenuta responsabile né ai sensi del d.lgs. 22/1997 (decreto Ronchi), ritenuto non retroattivo, né ai sensi del d.P.R. 915/1982, né ex art. 2043 c.c., e perché mancava prova del danno. La società attrice ha proposto appello, poi rigettato. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 17 d.lgs. 22/1997 e 2043 c.c., sostenendo che il decreto Ronchi dovesse applicarsi anche a situazioni pregresse o comunque che la responsabilità ambientale fosse desumibile dal combinato con l'art. 2043 c.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi circa la ricostruzione dello stato dei luoghi e la riferibilità dell'inquinamento alla dante causa della resistente; 3) violazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale e sulla riparazione in forma specifica, lamentando che il giudice avrebbe dovuto applicare la disciplina del Codice dell'ambiente come modificata dalla l. 97/2013 e disporre prioritaria rimessione in pristino; 4) violazione delle norme sulla condanna generica e sull'onere della prova, sostenendo che dovesse essere accolta almeno la domanda di condanna generica per la certezza della responsabilità e del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo all'orientamento secondo cui l'art. 17 d.lgs. 22/1997 non è retroattivo e non può essere utilizzato per fondare una responsabilità oggettiva ex lege per fatti di inquinamento anteriori alla sua entrata in vigore; ha osservato che la tutela risarcitoria ambientale preesistente si collocava, semmai, nell'alveo degli artt. 2043 e 2050 c.c. o di altre norme, non nella responsabilità oggettiva introdotta dal decreto Ronchi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità. Il terzo e il quarto motivo sono stati respinti perché presupponevano, anch'essi, un previo accertamento di responsabilità non compiuto dai giudici di merito e non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    È la norma processuale invocata per i motivi di diritto, ma la Corte rileva che le censure, in parte, presuppongono accertamenti di fatto insindacabili in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di fatto discusso e decisivo

    La censura non può tradursi in una nuova valutazione del merito; la Corte la dichiara inammissibile perché meramente fattuale.

  • art. 17 d.lgs. 22/1997

    Non è applicabile retroattivamente; non fonda una responsabilità oggettiva ex lege per inquinamenti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 2043 c.c.

    Viene richiamato come possibile base di tutela risarcitoria antecedente alla disciplina speciale, ma richiede comunque l'accertamento degli elementi della responsabilità aquiliana, che nella specie non è stato compiuto.

  • art. 2058 c.c.

    È evocato come possibile forma di risarcimento in forma specifica nella tutela ambientale antecedente alla disciplina speciale.

  • d.P.R. 915/1982

    Secondo la ricostruzione riportata, non prevedeva gli obblighi di fare introdotti poi dal decreto Ronchi e non costituisce antecedente in continuità con l'art. 17 d.lgs. 22/1997.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme processuali, ma la censura non è accolta per mancanza del necessario accertamento di responsabilità.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non ne ricava alcuna violazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 244 d.lgs. 152/2006

    Richiamato nel terzo motivo nell'ambito della disciplina ambientale, senza accoglimento della censura.

  • art. 311 d.lgs. 152/2006

    Richiamato nel terzo motivo: la domanda di rimessione in pristino richiede comunque il previo accertamento della responsabilità, che nel caso non è stato effettuato.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di condanna generica; la Corte ne esclude l'utilizzo perché manca l'accertamento della responsabilità presupposta.

  • art. 278 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; non consente la condanna generica in assenza di un accertamento almeno del fatto costitutivo della responsabilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo sull'onere della prova; la Corte rileva che la responsabilità dedotta non è stata provata nei giudizi di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La disciplina speciale della bonifica ambientale introdotta dall'art. 17 d.lgs. 22/1997 non si applica retroattivamente ai fatti di inquinamento anteriori alla sua entrata in vigore; non può quindi essere utilizzata per fondare, da sola, una responsabilità oggettiva per la causazione dell'inquinamento pregresso.
  • Per i fatti anteriori alla normativa speciale, la tutela risarcitoria ambientale va eventualmente ricercata nelle regole generali della responsabilità aquiliana o in altre norme speciali compatibili, con necessità di accertare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, incluso il nesso causale e, ove richiesto, l'elemento soggettivo.
  • In sede di legittimità non è ammessa una rivalutazione del materiale istruttorio o una nuova ricostruzione dello stato dei luoghi sotto la veste del vizio motivazionale, quando la censura miri in realtà a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti.
  • La condanna generica e la riparazione in forma specifica presuppongono comunque l'accertamento della responsabilità del convenuto; se tale presupposto non è stato raggiunto nei giudizi di merito, la relativa censura non può essere accolta in cassazione.
  • La disciplina ambientale speciale non può essere piegata a fondare, per via interpretativa, una responsabilità oggettiva ex lege per condotte antecedenti, quando ciò confligga con il principio di irretroattività delle norme attributive di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiResponsabilità civileProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.