Ordinanza n. 1514/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 178/2025 del Tribunale di Agrigento, recante condanna del Comune al pagamento di euro 293.980,78 oltre interessi moratori e spese
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Agrigento ha ingiunto al Comune di Aragona il pagamento di euro 293.980,78, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 e alle spese del procedimento monitorio. Il Comune, intimato, non si è costituito. Ai fini della decisione sull'ottemperanza, il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati sulla situazione finanziaria dell'ente locale, con particolare riferimento all'eventuale condizione di riequilibrio finanziario o di dissesto, al fatto generatore del debito e all'eventuale inclusione del debito nella gestione straordinaria di liquidazione, ove sia stato deliberato il dissesto.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio sull'ottemperanza. Ha disposto un'istruttoria, ponendo a carico del Segretario generale del Comune di Aragona l'obbligo di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, i chiarimenti e la documentazione relativi alla condizione finanziaria dell'ente, all'origine del debito e all'eventuale sua collocazione nella gestione straordinaria di liquidazione, nonché ogni altro elemento utile. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 29 settembre 2026.
Norme richiamate
d.lgs. 231/2002
Il decreto ingiuntivo azionato riconosceva, oltre al capitale, gli interessi moratori previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; l'ordinanza non svolge ulteriori considerazioni interpretative.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo pecuniario nei confronti di un ente locale, il giudice può acquisire d'ufficio documentati chiarimenti sulla situazione finanziaria dell'ente, sull'origine del debito e sulla sua eventuale riconducibilità alla gestione straordinaria di liquidazione conseguente al dissesto, prima di definire le modalità di esecuzione.
- Quando la decisione sull'ottemperanza dipende dalla verifica della condizione di riequilibrio finanziario o di dissesto dell'ente locale e dall'eventuale inclusione del credito nella gestione straordinaria di liquidazione, il giudice può disporre un adempimento istruttorio a carico del segretario generale dell'ente, assegnando un termine per il deposito della documentazione e rinviando la trattazione.
Come è indicizzato
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