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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’avviso del 25.09.2025, pubblicato sul sito ‘https://adisupuglia.it/pagina196943_sede-di-lecce.html’ contenente la ‘Graduatoria Definitiva Borsa di Studio Anni Successivi - Sede di Lecce esclusi - anni successivi 2025/2026 - accademia di belle arti di lecce - arti visive - corso di studi grafica - laurea magistrale - anno di corso 3 FC’, ove, a pagina 2, in relazione al Bando ‘Benefici e Servizi’ Anno accademico 2025/2026 (Approvato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 42 del 3 luglio 2025), l’Ente ha pubblicato l’esito delle istanze dei candidati decretando sic et simpliciter l’esclusione dai benefici della ricorrente/studentessa Antico Emily, domanda contraddistinta dal n. benefici/2025/00031305, sancendo, al contrario, l’assegnazione delle borse in favore dei nominativi dei vincitori del bando, tra cui la controinteressata; - di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compresa, se e per quanto occorra, l’assegnazione dei benefici di cui al bando di concorso, nella parte in cui non include il nominativo della odierna ricorrente che invece doveva risultare vincitrice; - nonché per la concessione alla parte ricorrente del diritto di vedersi assegnare i benefici di cui al bando in parola, così da evitare che ella, per effetto del mero trascorrere del tempo necessario alla conclusione del presente giudizio; - nonché, ancora, per la condanna dell’Amministrazione resistente a rettificare in conseguenza l’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Adisu Puglia Lecce - Graduatorie definitive esclusi - in data 25.09.2025; - e per la condanna a risarcire alla Sig.ra Emily Antico il danno a lei cagionato in dipendenza di tutti gli atti fatti e comportamenti per cui è ricorso, da disporsi in forma specifica, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

Giustizia amministrativa202501356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva degli esclusi dalla borsa di studio per anni successivi, con esclusione della ricorrente per periodo di fruibilità dei servizi non conforme al bando e bonus residuo insufficiente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente per il diritto allo studio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva pubblicata il 25 settembre 2025, relativa al bando Benefici e Servizi per l'anno accademico 2025/2026, chiedendo l'annullamento dell'esclusione, l'ammissione ai benefici, la rettifica della graduatoria e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. Dalla motivazione riportata nella graduatoria, l'esclusione era fondata sulla non conformità del periodo di fruibilità dei servizi rispetto al bando e sull'insufficienza del bonus residuo. La ricorrente ha lamentato, tra l'altro, l'adozione dell'esclusione senza adeguata possibilità di porvi rimedio mediante istanza di rettifica, ricorso amministrativo o soccorso istruttorio. In sede cautelare ha dedotto il rischio di ulteriori pregiudizi derivanti dalla mancata attribuzione della borsa durante l'anno accademico già iniziato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In base all'esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il presupposto del danno grave e irreparabile. Il pregiudizio è stato prospettato in termini generici e astratti e, comunque, è stato qualificato come meramente economico, quindi eventualmente ristorabile mediante il risarcimento del danno. Non è stata pertanto disposta la sospensione della graduatoria né l'assegnazione interinale dei benefici. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia e per la natura interinale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione di annullamento proposta dalla ricorrente.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria, proposta in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; la misura cautelare è stata negata per l'assenza del danno grave e irreparabile.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nel ricorso quale disposizione relativa alle misure cautelari monocratiche.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prospettazione generica e astratta del pregiudizio non è sufficiente a dimostrare il danno grave e irreparabile richiesto per la concessione della misura cautelare.
  • Il pregiudizio esclusivamente economico, quando sia suscettibile di eventuale reintegrazione mediante risarcimento, non integra di per sé un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare dell'atto amministrativo.
  • La valutazione cautelare ha natura sommaria e interinale e non esaurisce l'esame di merito sulla legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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