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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30197/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata con la sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato previsto dall'art. 589-bis c.p.; il difensore lamentava che la durata della sospensione fosse superiore al massimo edittale di 4 anni, che la decisione mancasse di adeguata motivazione sul punto e che non fosse stata applicata la riduzione prevista per la scelta del rito (applicazione della pena su richiesta delle parti).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha ammesso la possibilità di impugnare in cassazione la sanzione amministrativa accessoria per vizio di motivazione (richiamando la natura autonoma della sanzione e l'art. 606, comma 2, c.p.p.), ha rilevato che la sanzione applicata (sospensione di anni 5) eccede il massimo edittale di 4 anni e che non è stata applicata la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; per questi motivi ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Si tratta del rito abbreviato o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata era resa ai sensi di questa norma.

  • art. 589-bis c.p.

    Norma sostanziale relativa ai reati stradali (omissione/lesioni/omicidio stradale) in relazione alla quale era stata pronunciata la condanna; la sanzione accessoria è stata determinata in occasione di questa condanna.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2 (e comma 2-bis)

    La Corte costituzionale (sent. n. 88/2019) ha consentito al giudice, in assenza delle aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p., di disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca; inoltre il comma 2-bis prevede una riduzione della durata della sanzione amministrativa per la scelta del rito o provvedimenti equivalenti, che nel caso di specie non è stata applicata.

  • Corte costituzionale, sent. n. 88 del 2019

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte che non consentiva al giudice di disporre la sospensione della patente come alternativa alla revoca per i reati di omicidio o lesioni stradali gravi o gravissime quando non ricorrano le aggravanti; principio richiamato per la legittimità dell'alternativa sospensione/revoca.

  • art. 606, comma 2, c.p.p.

    Richiamata per giustificare l'ammissibilità del ricorso per cassazione dell'imputato contro la sanzione amministrativa accessoria, ai fini del vizio di motivazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Citata come limite normalmente rilevante per l'impugnabilità delle decisioni, ma non ostativa nell'ipotesi in cui la sanzione amministrativa abbia carattere autonomo rispetto alle categorie della pena e delle misure di sicurezza.

  • Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019 (Bruna Rino Giacomo)

    Precedente di legittimità che conferma l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sanzione amministrativa accessoria per vizio di motivazione, in virtù dell'autonomia della sanzione.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa accessoria (sospensione o revoca della patente) è autonoma rispetto alla pena e quindi impugnabile in Cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.p.p.; i limiti posti dall'art. 448 c.p.p. non impediscono tale impugnazione ove si tratti di sanzioni amministrative autonome.
  • Il giudice non può applicare una durata della sospensione della patente oltre il massimo edittale previsto: se la durata eccede il massimo legale la decisione va annullata limitatamente a quel vizio e rinviata per nuovo esame.
  • Quando è prevista una riduzione della sanzione (ad esempio per la scelta del rito o per l'applicazione della pena su richiesta delle parti), il giudice deve motivare l'applicazione effettiva o l'omissione di tale riduzione; l'omissione ingiustificata integra motivo di annullamento.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 il giudice può, in assenza delle aggravanti specifiche, disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca per i reati di omicidio o lesioni stradali gravi/gravissime; tuttavia deve rispettare i limiti edittali e le regole di riduzione previste dalla normativa stradale.
  • In caso di errori formali o di motivazione relativi alla sanzione amministrativa accessoria, la Corte di legittimità tende ad annullare solo la parte viziata (durata della sospensione) e a rinviare al giudice di merito per un nuovo giudizio limitato al profilo errato, evitando di rimettere l'intera decisione se gli altri aspetti restano conformi.

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