Sentenza n. 307/2026 - Pescara, Sezione 1
per l’annullamento - a) della nota prot. 408 del 13 gennaio 2023, notificata in pari data, recante ad oggetto “Chiusura di procedimento amministrativo per annullamento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente. Licenza NCC n. 9 del 10.10.2005”, con la quale il Comune di Torino di Sangro ha comunicato al ricorrente di aver “concluso il procedimento amministrativo avente ad oggetto l’annullamento dell’autorizzazione all’esercizio di attività di noleggio con conducente in quanto non sussistono le condizioni necessarie per poter proseguire l’attività, a seguito di violazione del vincolo territoriale dell’attività e dell’obbligo di rientro in rimessa nel territorio del comune autorizzante e ciò anche in ipotesi di contratti di trasporto di natura continuativa da effettuarsi stabilmente al di fuori del comune di Torino di Sangro.; - b) del provvedimento, dagli estremi non noti e mai comunicato al ricorrente, di revoca della autorizzazione NCC 9 del 10.10.2005 intestata al ricorrente; - c) per quanto occorrer possa, della nota prot. 9778/2022 del 14.10.2022 di “Avvio di procedimento amministrativo per annullamento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente. Licenza NCC n. 9 del 10.10.2005.”; - d) in parte qua, del provvedimento prot. n. 2086 del 28.02.2023, notificato in pari data, con il quale il Comune di Torino di Sangro ha concesso al ricorrente il nulla osta per l’immatricolazione di fini del noleggio con conducente di un nuovo veicolo Renault trafic telaio VF1JL000770209837 in sostituzione del precedente Opel Vivaro targata EZ 788 FE, esclusivamente nella parte in cui ha disposto il “vincolo di rispetto del principio di territorialità e di rientro in rimessa nel Comune autorizzante, e ciò anche in ipotesi di contratti o conferimenti in cooperative per servizi da effettuarsi in altre sedi al di fuori della Provincia di Chieti”; - e) di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, comunque connessi con il provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di chiusura del procedimento di revoca dell'autorizzazione NCC, nota di avvio del procedimento e nulla osta condizionato per l'immatricolazione di un nuovo veicolo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un'autorizzazione NCC rilasciata dal Comune di Torino di Sangro, ha impugnato la nota con cui il Comune aveva comunicato la chiusura del procedimento avviato per l'annullamento o la revoca dell'autorizzazione, nonché il provvedimento asseritamente adottato di revoca, la nota di avvio del procedimento e il successivo nulla osta per l'immatricolazione di un nuovo veicolo, nella parte in cui imponeva il rispetto del principio di territorialità e l'obbligo di rientro in rimessa nel Comune autorizzante anche per servizi svolti fuori dalla Provincia di Chieti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che la nota di chiusura non contenesse una decisione espressa e preannunciasse una successiva revoca mai adottata; ha inoltre denunciato la contraddittorietà tra tale nota e il successivo rilascio del nulla osta, fondato sulla persistenza dell'autorizzazione. Con il secondo motivo ha contestato la legittimità del vincolo territoriale e dell'obbligo di rientro in rimessa, ritenendoli incompatibili con le caratteristiche del servizio NCC, distinto dal taxi, e con la normativa di settore e i principi eurounitari. Con il terzo motivo ha contestato l'erroneità delle circostanze addotte a sostegno della futura revoca, in particolare la stabile presenza del precedente veicolo nel territorio della Regione Lazio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto. Sono state dichiarate inammissibili le censure contro la nota di avvio e la nota prot. 408 del 13 gennaio 2023, poiché tali atti avevano contenuto meramente comunicativo, non producevano autonoma lesività e si limitavano a preannunciare una futura revoca, che non era mai stata adottata. L'effettiva persistente titolarità dell'autorizzazione risultava confermata dal successivo rilascio del nulla osta per l'immatricolazione del nuovo veicolo. Per la stessa ragione è stata dichiarata inammissibile la censura relativa all'insussistenza dei presupposti della revoca. Sono invece state esaminate e respinte le censure contro il nulla osta condizionato. Il Collegio ha ritenuto legittima l'imposizione del vincolo di territorialità e del rientro in rimessa, alla luce dell'art. 11, comma 4, l. 21/1992, come modificato, e del comma 4-bis. La sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020 ha eliminato l'obbligo di rientro dopo ogni singolo servizio, in quanto sproporzionato, ma non ha soppresso il collegamento territoriale del servizio NCC con la comunità di riferimento né escluso in assoluto il rientro in rimessa. Il rientro può essere omesso nei limiti previsti dalla disciplina, in particolare quando vi siano più prenotazioni registrate sul foglio di servizio, ma deve comunque essere preservato un collegamento funzionale e organizzativo con il territorio del Comune o della Provincia di riferimento. È stata inoltre respinta la censura fondata sul diritto dell'Unione europea, non risultando applicabili i principi invocati a una situazione priva di collegamenti con il diritto dell'Unione. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa alla violazione dell'obbligo di motivazione non è stata esaminata nel merito perché rivolta contro atti privi di autonoma lesività.
art. 11, comma 4, l. 21/1992
l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse
La disposizione fonda il collegamento territoriale e organizzativo del servizio NCC con le rimesse situate nel territorio del Comune autorizzante e, nei casi previsti, della medesima Provincia o area metropolitana; l'obbligo non implica necessariamente un rientro dopo ogni singolo viaggio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020.
art. 11, comma 4-bis, l. 21/1992
In deroga a quanto previsto dal comma 4, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima
La deroga consente di iniziare un nuovo servizio senza rientro in rimessa quando ricorrono le condizioni documentali e territoriali previste dalla norma.
art. 3, comma 3, l. 21/1992
Individua le rimesse cui si riferisce l'obbligo di inizio e termine del servizio NCC, comprese quelle situate in altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana nei limiti richiamati dalla sentenza.
art. 10-bis, d.l. 135/2018, conv. l. 12/2019
Ha modificato la disciplina delle rimesse e del rientro per il servizio NCC, successivamente scrutinata dalla Corte costituzionale.
art. 117, quarto comma, Cost.
È richiamato nel quadro della controversia costituzionale sulla competenza regionale in materia di trasporto pubblico locale, senza costituire la ratio decisiva della presente sentenza.
Massime di principio
- Gli atti amministrativi che si limitano a comunicare l'avvio o la chiusura interlocutoria di un procedimento e a preannunciare l'adozione di un futuro provvedimento, senza incidere immediatamente sulla posizione giuridica del destinatario, sono privi di autonoma lesività e non sono impugnabili; è invece necessario impugnare il successivo provvedimento effettivamente adottato.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020 ha escluso l'obbligo di rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio NCC quando tale obbligo comporti un irragionevole aggravio organizzativo, ma non ha eliminato il vincolo territoriale del servizio né il necessario collegamento funzionale e organizzativo con la comunità di riferimento.
- Nel servizio NCC il rientro in rimessa può essere omesso soltanto nei limiti delle deroghe previste dalla disciplina di settore, tra cui quella relativa alla presenza di più prenotazioni registrate sul foglio di servizio; la deroga al rientro dopo un singolo viaggio non consente di sopprimere in via generale ogni obbligo di collegamento con la rimessa e con il territorio di riferimento.
- L'imposizione, in un nulla osta per l'immatricolazione di un veicolo NCC, del rispetto del principio di territorialità e del rientro in rimessa è legittima se interpretata e applicata in conformità alla disciplina normativa vigente e ai temperamenti derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020.
- I principi dell'art. 49 TFUE non sono applicabili a una disciplina nazionale delle autorizzazioni NCC priva di collegamenti con una situazione prevista dal diritto dell'Unione, trattandosi di una questione interna relativa alle modalità di concessione delle autorizzazioni.
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