Cassazione Penale, Sentenza n. 1954/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). I difensori hanno censurato: insufficienza del compendio indiziario e identificazione incerta dell'indagato (soprannomi 'Penna bianca'/'u Brizzi'); motivazione contraddittoria circa la figura di 'u Brizzi' (atteggiamenti sia compatibili sia incompatibili con l'appartenenza mafiosa); mancata indicazione della carica e delle responsabilità attribuite (es. 'mastro di giornata'); rilievo della mera partecipazione a riti di affiliazione come non offensiva (senza apporto operativo); e vizio di motivazione riguardo al cosiddetto "tempo silente" tra captazioni (2018) e applicazione della misura (2022), nonché mancanza di motivazione specifica sul pericolo di fuga e di inquinamento probatorio.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto adeguata l'identificazione dell'indagato, puntando sul fatto che un'utenza telefonica riferita a 'Ntoni u brizzi' era intestata all'indagato e il suo uso non è stato disconosciuto. Ha confermato la rilevanza penale delle condotte contestate: officiare riti di affiliazione e trasmettere informazioni su affiliazioni e progressioni interne sono elementi idonei a configurare la partecipazione a un'associazione mafiosa in base alla giurisprudenza consolidata. Le presunte contraddizioni (comportamenti 'distonici' o antagonisti) non escludono la partecipazione, anzi possono rafforzare l'elemento indiziario in presenza di dinamiche interne di sanzione e controllo. Sul punto del tempo silente, la Corte ha applicato la presunzione di pericolosità propria dei reati associativi di stampo mafioso e ritenuto che non sia stato dimostrato un effettivo recesso o un allontanamento irreversibile dall'organizzazione. Per le esigenze cautelari la decisione valorizza anche precedenti penali dell'indagato (ricettazione, furto, detenzione di armi), la capacità della cosca di agevolare la fuga, e il rischio di inquinamento probatorio dovuto alla forza intimidatrice del sodalizio. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria deve eseguire gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Fondamento della misura cautelare: la partecipazione ad associazione di tipo mafioso sussiste anche quando l'agente officina riti di affiliazione o agevola affiliazioni e progressioni gerarchiche, poiché tali comportamenti hanno valore rilevante all'interno della struttura associativa.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per reati associativi mafiosi; per superarla è necessario dimostrare il recesso o l'effettivo allontanamento dall'organizzazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti della cancelleria in ordine alla prosecuzione della misura cautelare nei confronti del ricorrente.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Principio che contrasti interni tra cosche non escludono l'esistenza del sodalizio; anzi, dinamiche interne possono integrare o rafforzare gli elementi di partecipazione.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020 (Aloe)
In casi eccezionali elementi concreti e oggettivi possono dimostrare un effettivo e irreversibile allontanamento dall'organizzazione tale da superare la presunzione di pericolosità; tuttavia tale prova non è stata fornita nel caso esaminato.
Massime di principio
- Per l'identificazione dell'indagato in indagini basate su conversazioni con soprannomi, elementi tecnici collegabili (es. utenze telefoniche intestate e uso non disconosciuto) hanno alto valore probatorio e possono assolvere alla funzione identificativa.
- La mera partecipazione a riti di affiliazione o l'officiamento di cerimonie interne può costituire contributo alla partecipazione mafiosa quando tali atti veicolano informazioni e legittimano progressioni e ruoli all'interno dell'organizzazione.
- Contrasti o comportamenti apparentemente "distonici" rispetto alla disciplina della consorteria non escludono la partecipazione: possono essere interpretati come elementi che attestano il vincolo e l'esistenza di meccanismi sanzionatori interni.
- Il cosiddetto "tempo silente" tra captazioni e misura cautelare richiede una valutazione contestuale: la presunzione di pericolosità dei reati associativi mafiosi rimane valida salvo prova concreta di recesso o di irreversibile allontanamento dall'organizzazione.
- Per superare la presunzione di pericolosità e le esigenze cautelari è necessario fornire elementi oggettivi e concreti (es. prova di cambiamento di vita, lunga distanza territoriale dall'area di influenza, collaborazione effettiva) che dimostrino l'assenza del rischio di reiterazione.
- Il rischio di fuga e di inquinamento probatorio può essere ritenuto fondato sulla base della capacità logistica dell'associazione e dei precedenti penali dell'indagato; chi impugna la misura deve contestare queste valutazioni con argomentazioni e prove specifiche e circostanziate.
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