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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1954/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). I difensori hanno censurato: insufficienza del compendio indiziario e identificazione incerta dell'indagato (soprannomi 'Penna bianca'/'u Brizzi'); motivazione contraddittoria circa la figura di 'u Brizzi' (atteggiamenti sia compatibili sia incompatibili con l'appartenenza mafiosa); mancata indicazione della carica e delle responsabilità attribuite (es. 'mastro di giornata'); rilievo della mera partecipazione a riti di affiliazione come non offensiva (senza apporto operativo); e vizio di motivazione riguardo al cosiddetto "tempo silente" tra captazioni (2018) e applicazione della misura (2022), nonché mancanza di motivazione specifica sul pericolo di fuga e di inquinamento probatorio.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto adeguata l'identificazione dell'indagato, puntando sul fatto che un'utenza telefonica riferita a 'Ntoni u brizzi' era intestata all'indagato e il suo uso non è stato disconosciuto. Ha confermato la rilevanza penale delle condotte contestate: officiare riti di affiliazione e trasmettere informazioni su affiliazioni e progressioni interne sono elementi idonei a configurare la partecipazione a un'associazione mafiosa in base alla giurisprudenza consolidata. Le presunte contraddizioni (comportamenti 'distonici' o antagonisti) non escludono la partecipazione, anzi possono rafforzare l'elemento indiziario in presenza di dinamiche interne di sanzione e controllo. Sul punto del tempo silente, la Corte ha applicato la presunzione di pericolosità propria dei reati associativi di stampo mafioso e ritenuto che non sia stato dimostrato un effettivo recesso o un allontanamento irreversibile dall'organizzazione. Per le esigenze cautelari la decisione valorizza anche precedenti penali dell'indagato (ricettazione, furto, detenzione di armi), la capacità della cosca di agevolare la fuga, e il rischio di inquinamento probatorio dovuto alla forza intimidatrice del sodalizio. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria deve eseguire gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fondamento della misura cautelare: la partecipazione ad associazione di tipo mafioso sussiste anche quando l'agente officina riti di affiliazione o agevola affiliazioni e progressioni gerarchiche, poiché tali comportamenti hanno valore rilevante all'interno della struttura associativa.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per reati associativi mafiosi; per superarla è necessario dimostrare il recesso o l'effettivo allontanamento dall'organizzazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti della cancelleria in ordine alla prosecuzione della misura cautelare nei confronti del ricorrente.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Principio che contrasti interni tra cosche non escludono l'esistenza del sodalizio; anzi, dinamiche interne possono integrare o rafforzare gli elementi di partecipazione.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020 (Aloe)

    In casi eccezionali elementi concreti e oggettivi possono dimostrare un effettivo e irreversibile allontanamento dall'organizzazione tale da superare la presunzione di pericolosità; tuttavia tale prova non è stata fornita nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Per l'identificazione dell'indagato in indagini basate su conversazioni con soprannomi, elementi tecnici collegabili (es. utenze telefoniche intestate e uso non disconosciuto) hanno alto valore probatorio e possono assolvere alla funzione identificativa.
  • La mera partecipazione a riti di affiliazione o l'officiamento di cerimonie interne può costituire contributo alla partecipazione mafiosa quando tali atti veicolano informazioni e legittimano progressioni e ruoli all'interno dell'organizzazione.
  • Contrasti o comportamenti apparentemente "distonici" rispetto alla disciplina della consorteria non escludono la partecipazione: possono essere interpretati come elementi che attestano il vincolo e l'esistenza di meccanismi sanzionatori interni.
  • Il cosiddetto "tempo silente" tra captazioni e misura cautelare richiede una valutazione contestuale: la presunzione di pericolosità dei reati associativi mafiosi rimane valida salvo prova concreta di recesso o di irreversibile allontanamento dall'organizzazione.
  • Per superare la presunzione di pericolosità e le esigenze cautelari è necessario fornire elementi oggettivi e concreti (es. prova di cambiamento di vita, lunga distanza territoriale dall'area di influenza, collaborazione effettiva) che dimostrino l'assenza del rischio di reiterazione.
  • Il rischio di fuga e di inquinamento probatorio può essere ritenuto fondato sulla base della capacità logistica dell'associazione e dei precedenti penali dell'indagato; chi impugna la misura deve contestare queste valutazioni con argomentazioni e prove specifiche e circostanziate.

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