Cassazione Penale, Ordinanza n. 03212/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché fondato su doglianze meramente ripetitive e già disattese in appello con motivazione ritenuta corretta. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli, lamentando in sostanza che il fatto dovesse essere riqualificato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di cassazione rileva però che la censura è sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazione congrua, in particolare quanto all'esclusione di un quadro di "piccolo spaccio" o di traffico con ridotte capacità di smercio. Per tale ragione i motivi sono ritenuti non consentiti in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
l'ipotesi lieve richiede un traffico di stupefacenti con connotati di minore offensività e ridotte capacità di smercio; nella specie la Corte di merito aveva escluso tali presupposti.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e motivate dal giudice di appello, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
- La riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti presuppone un accertamento in concreto di minore offensività, compatibile con un traffico o spaccio di ridotta capacità di smercio; se il giudice di merito esclude tale quadro con motivazione congrua, la censura è destinata a essere dichiarata inammissibile se si risolve in mera contestazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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